Sentenza del 01/10/2019 n. 5519 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Ici - Imu - Pagamento a Comune incompetente - Riversamento a Comune competente - Necessita - Accertamento - Illegittimità -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva versato l'IMU relativa all'anno 2012 al Comune di Roma anziché al Comune di Fiumicino, che era l'ente competente per l'immobile. Dopo aver comunicato agli enti gli estremi del pagamento, l'importo, i dati catastali e i Comuni coinvolti, ha chiesto che il versamento fosse riconosciuto come valido e che la somma fosse riversata al Comune competente. Il Comune di Fiumicino sosteneva invece che il riversamento non fosse necessariamente assicurato e potesse essere impedito da eventuali debiti della contribuente verso il Comune di Roma.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello del Comune di Fiumicino e ha confermato l'annullamento dell'accertamento IMU. Ha ritenuto che, una volta ricevuta la comunicazione del contribuente con gli elementi richiesti, il Comune che aveva incassato erroneamente la somma fosse tenuto ad attivare le procedure necessarie per riversarla al Comune competente. L'eventuale esistenza di debiti della contribuente verso il Comune di Roma è stata considerata un'ipotesi non dimostrata e, comunque, irrilevante nel caso concreto. Il Comune di Fiumicino è stato condannato al pagamento di 300 euro di spese di giudizio, oltre oneri se dovuti.
Norme richiamate
Art. 1, comma 722, legge n. 147/2013
A decorrere dall'anno di imposta 2012 nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria ad un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite.
Il pagamento dell'IMU effettuato per errore a un Comune diverso da quello competente può essere regolarizzato mediante la comunicazione del contribuente contenente gli estremi del versamento, l'importo, i dati catastali dell'immobile e l'indicazione dei Comuni coinvolti. Il Comune che ha ricevuto la somma deve attivarsi per il riversamento, senza poter scaricare sul contribuente le conseguenze dell'errore materiale.
Principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione
Le amministrazioni devono cooperare per correggere l'errato versamento e garantire la tutela del contribuente che abbia sostanzialmente adempiuto all'obbligazione tributaria.
Massime di principio
- Il versamento di un tributo locale a un Comune territorialmente incompetente non comporta automaticamente l'omesso pagamento, se il contribuente dimostra il pagamento e identifica correttamente l'immobile e gli enti coinvolti.
- Il contribuente deve presentare tempestivamente una comunicazione agli enti interessati indicando estremi e importo del versamento, dati catastali, Comune destinatario e Comune che ha incassato la somma.
- Il Comune che ha ricevuto indebitamente il pagamento deve attivare le procedure di riversamento al Comune competente; l'inerzia o le difficoltà organizzative dell'amministrazione non dovrebbero tradursi in un doppio pagamento a carico del contribuente.
- Un accertamento per omesso o insufficiente pagamento può essere illegittimo quando l'imposta è stata effettivamente versata, seppure all'ente sbagliato, e l'amministrazione può recuperare la somma mediante il riversamento tra Comuni.
- La semplice ipotesi che il Comune che ha incassato possa vantare altri crediti verso il contribuente non è sufficiente, di per sé, a giustificare l'accertamento del Comune competente; devono essere provati fatti concreti e pertinenti.
- È opportuno conservare ricevuta del pagamento, comunicazioni inviate agli enti, dati catastali e ogni riscontro protocollato, così da dimostrare l'adempimento e contestare eventuali duplicazioni della pretesa tributaria.
Testo integrale
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