Sentenza del 28/03/2018 n. 1384 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cancellazione di società dal Registro Imprese - Notificazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, gli avvisi di accertamento devono essere emessi nei confronti dei soci. La notificazione al liquidatore personalmente è legittima esclusivamente in presenza dei presupposti di responsabilità previsti dalla legge; la sua mera qualità di liquidatore non è sufficiente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la legittimità della notificazione degli avvisi di accertamento dopo la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese. La cancellazione determina l'estinzione della società anche se esistono ancora rapporti giuridici pendenti; di conseguenza, gli atti impositivi successivi non devono essere intestati alla società estinta, ma ai soci, quali successori nei rapporti patrimoniali residui. Il liquidatore può essere destinatario personale degli avvisi soltanto quando sia configurabile una sua responsabilità secondo gli artt. 36 del d.P.R. 602/1973 e 2495 c.c.
Norme richiamate
Art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina, ai sensi dell'articolo 2495 c.c., l'estinzione della società.
La cancellazione produce l'estinzione della società, anche quando non siano stati completamente esauriti i rapporti giuridici ad essa facenti capo. Le pretese creditorie possono essere fatte valere nei confronti dei soci nei limiti di quanto da essi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione e, ove ne ricorrano i presupposti, nei confronti dei liquidatori.
Art. 36 d.P.R. 602/1973
Il liquidatore risponde personalmente dei debiti tributari della società solo quando ricorrono le specifiche condizioni previste dalla norma, in particolare condotte o omissioni rilevanti nella distribuzione dell'attivo e nel pagamento dei debiti tributari.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione di una società di capitali, gli atti tributari non devono essere indirizzati alla società estinta, ma ai soci, secondo le regole sulla successione nei rapporti patrimoniali.
- La permanenza di rapporti giuridici o debiti non ancora definiti non impedisce l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese.
- Il liquidatore non diventa automaticamente responsabile in proprio: la sua responsabilità deve essere specificamente contestata e provata sulla base degli artt. 36 d.P.R. 602/1973 e 2495 c.c.
- Per valutare la validità della notificazione occorre distinguere tra la posizione dei soci, destinatari degli atti quali successori della società estinta, e quella del liquidatore, destinatario personale soltanto in presenza di una propria responsabilità.
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