Cassazione Civile, Ordinanza n. 25247/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013 nei confronti di un esercente ambulante di generi alimentari, ricostruendo induttivamente maggiori ricavi sulla base di una verifica di magazzino svolta nel 2015. Poiché non erano state esibite le distinte inventariali, i verificatori avevano determinato le rimanenze al 31.12.2014 e, rilevata una differenza tra il valore contabile delle rimanenze dichiarate e quello ricostruito, avevano imputato tale differenza ai periodi d'imposta 2013 e 2014 in proporzione agli acquisti contabilizzati. La CTR aveva annullato l'accertamento ritenendo che mancassero indizi gravi, precisi e concordanti e che non vi fosse stata una verifica delle rimanenze reali al 31.12.2013. L'Agenzia ha quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 441/1997, dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la presunzione di cessione derivante dalle differenze inventariali e aveva confuso il periodo d'imposta oggetto del controllo con l'anno in cui era avvenuto l'accesso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondato il motivo, chiarendo che, in tema di accertamento IVA e imposte sui redditi, le differenze quantitative tra rimanenze registrate e risultanze delle scritture di magazzino costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 441/1997. La sentenza impugnata è stata cassata perché aveva erroneamente sovrapposto il periodo d'imposta oggetto di controllo con l'anno dell'accesso, mentre la presunzione può operare anche rispetto a periodi d'imposta precedenti verificati mediante la ricostruzione delle rimanenze. Il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene invocato come vizio di violazione di legge per censurare la decisione di merito sulla disciplina delle presunzioni in materia tributaria
art. 1 D.P.R. n. 441/1997
richiamato insieme all'art. 4 del medesimo decreto quale disciplina delle presunzioni relative alle giacenze di magazzino e alle differenze quantitative
art. 4, comma 2, D.P.R. n. 441/1997
"Le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino ... e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo."
le differenze tra risultanze contabili e rimanenze registrate integrano una presunzione di cessione o acquisto riferibile al periodo d'imposta oggetto del controllo, anche se tale periodo sia antecedente all'anno in cui è avvenuto l'accesso
art. 39 D.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base dell'accertamento induttivo e della necessità di presunzioni gravi, precise e concordanti, ma letto alla luce della disciplina speciale del D.P.R. n. 441/1997
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova nell'accertamento fondato su presunzioni
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario fondato sulle differenze di magazzino, le discordanze quantitative tra scritture obbligatorie e rimanenze registrate possono costituire presunzione di cessione o acquisto ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 441/1997.
- L'espressione "periodo d'imposta oggetto del controllo" non coincide necessariamente con l'anno in cui l'amministrazione effettua l'accesso o la verifica, ma si riferisce all'annualità cui la presunzione viene correttamente imputata sulla base della ricostruzione delle giacenze.
- Il giudice di merito non può escludere la rilevanza presuntiva delle differenze inventariali solo perché non ha avuto luogo una verifica diretta delle rimanenze dell'annualità più risalente, se la ricostruzione consente di riferire le differenze ai periodi d'imposta controllati.
- Le presunzioni in materia fiscale devono essere valutate secondo il loro concreto fondamento logico e temporale, evitando di sovrapporre impropriamente il momento dell'accesso con l'annualità sostanzialmente accertata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25188/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_civile · 15 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25192/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_civile · 15 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25202/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_civile · 15 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25205/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_civile · 15 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25213/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_civile · 15 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25224/2025 del 15/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →