Ordinanza n. 400/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione prima) n. 10351 del 28 luglio 2015, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva deciso la controversia relativa al danno derivante dall'errato calcolo del prezzo al pubblico delle specialità medicinali
Esito
La controversia
L'impresa farmaceutica ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 10351 del 28 luglio 2015, nell'ambito di una controversia risarcitoria relativa all'errato calcolo del prezzo al pubblico di determinate specialità medicinali. La società sostiene, in particolare, che il danno diretto avrebbe dovuto comprendere anche le specialità medicinali delle quali non era titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ma che commercializzava su licenza del titolare dell'AIC. Il Collegio, sulla base degli esiti istruttori già acquisiti, ha ritenuto necessario ottenere ulteriori chiarimenti sulle ragioni tecnico-economiche che avevano indotto i verificatori a escludere tali medicinali dal danno diretto e a non includerli tra i medicinali eleggibili ai fini del ricalcolo.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito. Ha disposto un supplemento di istruttoria, incaricando i verificatori di chiarire le ragioni tecnico-economiche dell'esclusione delle specialità medicinali commercializzate su licenza, pur senza titolarità dell'AIC, dal danno diretto e di procedere comunque al ricalcolo dei danni includendo tali medicinali tra quelli eleggibili. Ha assegnato per l'esecuzione degli incombenti il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese è stata riservata; la causa è stata rinviata a una successiva udienza pubblica. Le spese sono state poste al definitivo.
Massime di principio
- Quando gli elementi tecnici ed economici acquisiti nel processo non consentono di verificare adeguatamente l'incidenza causale e la quantificazione del danno dedotto, il giudice amministrativo può disporre un supplemento di istruttoria prima di decidere sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese.
- Nel ricalcolo del danno controverso, gli accertamenti tecnici devono considerare anche le categorie di beni o attività la cui rilevanza economica sia specificamente prospettata dalla parte, verificando in concreto se la mancata titolarità formale dell'autorizzazione escluda o meno l'esistenza di un danno diretto quando l'attività commerciale sia esercitata su licenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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