Sentenza n. 646/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato relativo al: A) decreto ingiuntivo n. 697/2023 del Tribunale di Agrigento (R.G.1169/2023), emesso il 2/08/2023, notificato il 4/08/2023, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 18/10/2023 e notificato unitamente al decreto di esecutorietà il 23/10/2023; B) decreto ingiuntivo n. 669/2023 del Tribunale di Agrigento (R.G. 1170/2023), emesso il 16/07/2023, notificato il 19/07/2023, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 7/11/2023 e notificato unitamente al decreto di esecutorietà il 23/11/2023; C) decreto ingiuntivo n 734/2023 del Tribunale di Agrigento (R.G. 1964/2023), emesso il 9/09/2023, notificato il 26/09/2023, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 13/12/2023 e notificato unitamente al decreto di esecutorietà 13/12/2023; D) decreto ingiuntivo n 82/2024 del Tribunale di Agrigento (R.G. 118/2024), emesso il 26/01/2024, notificato il 2/02/2024, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 29/03/2024 e notificato unitamente al decreto di esecutorietà il 29/03/2024; E) decreto ingiuntivo n 338/2024 del Tribunale di Agrigento (R.G. 113/2024), emesso il 6/05/2024, notificato il 17/05/2024, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 24/07/2024 e notificato unitamente al decreto di esecutorietà il 6/08/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di cinque decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi emessi dal Tribunale di Agrigento
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza a cinque decreti ingiuntivi, notificati al Comune e divenuti definitivamente esecutivi, aventi a oggetto il pagamento di somme complessivamente dovute per servizi resi al Comune, oltre interessi, accessori e spese. Ha dedotto l'integrale inadempimento dell'amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha verificato preliminarmente l'ammissibilità dell'azione alla luce della dichiarazione di dissesto del Comune e della competenza dell'organo straordinario di liquidazione, nonché la possibilità di cumulare in un unico ricorso le domande di ottemperanza relative a più titoli esecutivi connessi.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché i crediti azionati, pur risultando accertati giudizialmente dopo la dichiarazione di dissesto, riguardano servizi resi successivamente al 2019 e, quindi, non rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, competente per fatti o atti di gestione anteriori al 31 dicembre 2019. La preclusione alle azioni esecutive individuali, estesa anche al giudizio di ottemperanza, opera infatti soltanto per i debiti ricompresi nella gestione liquidatoria. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile anche sotto il profilo del cumulo oggettivo, poiché i cinque titoli riguardano la medesima creditrice e il medesimo ente debitore. Il Collegio ha inoltre accertato la notifica dei titoli, il decorso del termine di 120 giorni e la loro definitività. Nel merito, ha accolto il ricorso e ordinato al Comune di Naro di dare integrale esecuzione ai decreti ingiuntivi mediante il pagamento delle somme dovute, degli interessi, degli accessori e delle spese, entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il Segretario generale pro tempore del Comune di Agrigento, con facoltà di delega, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Comune. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni. È stata inoltre applicata una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino alla decorrenza dell'efficacia della nomina del commissario. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce la base normativa per la penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute fino all'adempimento o all'efficacia della nomina del commissario ad acta.
art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000
non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione
La preclusione alle azioni esecutive individuali, applicabile anche all'ottemperanza, riguarda soltanto i debiti ricompresi nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
art. 256 d.lgs. 267/2000
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Individua il rendiconto della gestione liquidatoria, il cui approdo rileva ai fini temporali della preclusione prevista dalla disciplina del dissesto.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere intrapresa l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 475 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Rileva per l'attestazione di conformità dei titoli esecutivi notificati al Comune.
Massime di principio
- La dichiarazione di dissesto impedisce l'esecuzione individuale, compreso il giudizio di ottemperanza, soltanto per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione; i crediti riferibili a fatti o servizi successivi al periodo di competenza dell'organo liquidatorio possono essere azionati individualmente nei confronti dell'ente.
- La circostanza che il credito sia stato accertato giudizialmente dopo la dichiarazione di dissesto non è decisiva: ai fini dell'assoggettamento alla gestione liquidatoria occorre individuare il momento cui risalgono i fatti, gli atti o i servizi da cui il debito trae origine.
- Più domande di ottemperanza relative a titoli esecutivi diversi possono essere proposte con un unico ricorso quando sussista connessione soggettiva, derivante dall'identità del creditore e dell'amministrazione debitrice, ferma la rilevanza degli effetti fiscali ai fini del contributo unificato.
- Nel giudizio di ottemperanza, verificata la definitività del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all'efficacia dell'intervento commissariale.
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