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Sentenza

Sentenza n. 1909/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 542/2024 depositata in data 07/10/2024

Giustizia amministrativa202503249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia n. 542/2024, recante condanna al rilascio della carta docente per determinati anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 542/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato il Ministero a mettere a loro disposizione la carta docente del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico indicato. L'amministrazione non aveva dato esecuzione alla condanna e non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura. L'azione non comprendeva le spese di lite liquidate dal giudice ordinario, distratte in favore dei difensori.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia e ordinando all'amministrazione di eseguire integralmente il pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'ulteriore eventuale inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia e Lodi, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da esercitarsi entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il giudice ha escluso gli interessi sulle somme dovute, ritenendo che il valore della carta docente sia nominale e non suscettibile di maggiorazioni, neppure in caso di utilizzo nell'anno successivo, ai sensi dell'art. 2 del d.P.C.M. 28 novembre 2016. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni consente di proporre l'azione di ottemperanza, in presenza di un titolo passato in giudicato e ritualmente notificato.

  • art. 2 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    il valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione

    L'importo della carta docente è dovuto al valore nominale e non può essere maggiorato di interessi, anche quando l'utilizzo avvenga nell'anno successivo a quello di erogazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta per l'esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
  • Quando l'amministrazione, pur costituita nel giudizio di ottemperanza, non contesta l'esistenza o l'ammontare del credito e non dimostra l'avvenuto adempimento, il giudice può accertarne l'inottemperanza sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni dei ricorrenti.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del titolo e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • Le somme riconosciute a titolo di carta docente devono essere corrisposte al valore nominale e non sono maggiorabili con interessi, neppure quando la fruizione avvenga nell'anno successivo a quello di riferimento.
  • L'azione di ottemperanza non si estende alle spese di lite distratte in favore dei difensori quando esse non siano state comprese nella domanda proposta nel giudizio di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuolaSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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