Sentenza n. 11705/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di diniego del visto per motivi di studi emesso il 28/08/2024 dall’Ambasciata d’Italia a Brazzaville e notificato in data 30/08/2024 (-OMISSIS-) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8/1/2025: per l’annullamento del provvedimento di diniego n. -OMISSIS- notificato in data 31/12/2024 del visto per motivi di studi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio e successivo provvedimento di conferma adottato in sede di riesame cautelare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi di studio emesso dall’Ambasciata d’Italia a Brazzaville, chiedendo anche il rilascio del visto e la tutela cautelare. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, censurando in particolare il difetto di motivazione e di istruttoria, l’irragionevolezza, l’illogicità e il travisamento dei fatti. Il ricorrente sosteneva di avere documentato la capacità economica di uno sponsor italiano, di avere già frequentato un corso di lingua italiana e di essere stato sottoposto a colloquio. In sede cautelare il TAR aveva ordinato all’amministrazione di riesaminare la posizione, rilevando l’assenza di una verbalizzazione, almeno sintetica, dell’intervista. L’amministrazione ha quindi adottato un nuovo provvedimento, confermando il diniego sulla base della mancata dimostrazione di mezzi economici personali e familiari adeguati, dell’insufficiente conoscenza della lingua italiana, dell’incoerenza tra il corso di studi scelto e la formazione pregressa, dell’incapacità di spiegare tale scelta e dell’inconsapevolezza circa l’identità dell’ospitante in Italia. Con motivi aggiunti il ricorrente ha reiterato le censure originarie e ha dedotto anche la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi. Il Ministero ha eccepito, tra l’altro, il difetto di legalizzazione della procura e l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente aveva impugnato con motivi aggiunti il nuovo provvedimento adottato dall’autorità diplomatico-consolare dopo l’ordinanza cautelare. Tale impugnazione ha reso attuale l’interesse a contestare il nuovo atto e non più coltivabile autonomamente quello relativo al diniego originario. L’eccezione di inammissibilità per difetto di legalizzazione della procura è stata ritenuta irrilevante. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il giudice ha riconosciuto l’ampia discrezionalità dell’amministrazione in materia di visti e la possibilità di sindacarne l’esercizio solo in presenza di macroscopiche abnormità logiche. La valutazione deve bilanciare l’interesse all’ingresso con la prevenzione del rischio migratorio, attribuendo rilievo allo scopo effettivo del viaggio e alla situazione economica del richiedente, che devono essere adeguatamente comprovati dall’interessato. Nel caso concreto, la pluralità degli elementi valorizzati dall’amministrazione consentiva, secondo un giudizio probabilistico fondato sulla regola del più probabile che non, di ritenere sussistente un rischio migratorio. Il ricorrente non aveva fornito adeguata prova dei propri mezzi di sostentamento, della situazione economica familiare, dei legami con il Paese d’origine, delle motivazioni della scelta del corso e della conoscenza della lingua italiana. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990: il giudice ha precisato che, alla data del riesame, la disciplina introdotta dal comma 7-bis dell’art. 4 d.lgs. 286/1998 non era ancora applicabile ai procedimenti pendenti; tuttavia, nel caso concreto, il nuovo atto costituiva mera attività esecutiva dell’ordine giudiziale cautelare e non espressione di una nuova volontà amministrativa, sicché non era soggetto all’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, c.p.a.
Il ricorrente ne invocava l’applicazione per ottenere la condanna dell’amministrazione al rilascio del visto; la domanda non è stata accolta.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse è stata valutata dal giudice anche d’ufficio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il collegio ha previamente segnalato alle parti il possibile rilievo ufficioso dell’improcedibilità del ricorso introduttivo.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura di omessa comunicazione dei motivi ostativi è stata respinta perché il provvedimento di riesame costituiva attività esecutiva dell’ordine giudiziale cautelare e non attività amministrativa espressiva di una nuova volontà di provvedere.
art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998
La disposizione, introdotta dal d.l. 145/2024, esclude il preavviso di diniego nei procedimenti relativi al rilascio del visto di soggiorno; il TAR ha ritenuto che alla data del riesame non fosse ancora applicabile ai procedimenti pendenti, ma ha comunque escluso l’obbligo partecipativo per la natura esecutiva dell’atto.
art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 145/2024, convertito in l. 187/2024
La disposizione ha introdotto il comma 7-bis dell’art. 4 d.lgs. 286/1998, ma secondo il TAR non era ancora applicabile ai procedimenti pendenti alla data del riesame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- In materia di rilascio del visto per motivi di studio, l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopiche abnormità logiche, illogicità manifeste o travisamento dei fatti.
- La valutazione sul visto per motivi di studio deve contemperare l’interesse dello straniero all’ingresso con l’esigenza di prevenire il rischio migratorio; lo scopo effettivo del viaggio e la condizione economica del richiedente devono essere adeguatamente comprovati dall’interessato.
- La proposizione di motivi aggiunti contro il nuovo provvedimento adottato dall’amministrazione in sede di riesame cautelare determina la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnazione proposta contro il precedente atto, con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo.
- Quando l’amministrazione adotta un provvedimento in esecuzione di un ordine giudiziale di riesame senza esprimere una nuova autonoma volontà di provvedere, l’atto ha natura meramente esecutiva e non è soggetto all’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990.
- Ai fini del diniego di un visto per motivi di studio, possono essere legittimamente valorizzati, in una valutazione complessiva e probabilistica del rischio migratorio, la mancata prova dei mezzi economici, l’insufficiente conoscenza della lingua, l’incoerenza del percorso formativo prescelto e l’incertezza circa l’ospitalità e i legami con il Paese d’origine.
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