Sentenza del 05/04/2019 n. 9612 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava due cartelle di pagamento relative a fatture TIA non pagate per gli anni 2008 e 2009. La contribuente sosteneva che alcune superfici dello stabilimento, nelle quali si producevano rifiuti speciali assimilati o comunque smaltiti autonomamente, non fossero soggette alla quota variabile della tariffa e che la TIA non fosse assoggettabile a IVA. L'ente impositore ha contestato l'esenzione riconosciuta dalla CTR, sostenendo che il semplice smaltimento autonomo dei rifiuti non bastasse a escludere la tassazione e che la contribuente dovesse provare i presupposti per beneficiare di esenzioni o riduzioni secondo il regolamento comunale. Ha inoltre denunciato la carenza di motivazione della sentenza e la violazione dell'art. 112 c.p.c. per il riconoscimento dell'intassabilità senza una specifica domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che la CTR non avesse spiegato adeguatamente perché le superfici fossero esenti o soggette soltanto alla quota variabile della TIA, né avesse indicato con chiarezza la normativa applicabile e le prove offerte dalla contribuente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché destinato a essere esaminato dal giudice del rinvio. Il quarto motivo è stato rigettato: la TIA ha natura tributaria e, pertanto, non è soggetta a IVA. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 21 e 49
"La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato [...] a qualsiasi uso adibiti"
Il presupposto della TIA è la detenzione o occupazione di locali o aree, indipendentemente dall'uso concreto. I Comuni possono disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e prevedere le modalità di raccolta, recupero e tariffazione.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3
"Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto [...] di quella parte di essa nella quale [...] si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi"
Le superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili possono essere escluse dalla tassazione, ma l'esenzione deve essere verificata in concreto e non discende automaticamente dalla mera esistenza di un'attività industriale o dallo smaltimento autonomo.
D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2
Disciplina la componente tariffaria collegata alla produzione dei rifiuti e alle quantità conferite, nell'ambito del sistema TIA.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 14
Rileva per la disciplina della produzione e del recupero dei rifiuti speciali assimilati e assimilabili, distinguendoli dai rifiuti speciali non assimilabili.
Art. 2697 c.c.
Chi intende beneficiare di un'esenzione o di una riduzione tariffaria deve provare i fatti costitutivi della deroga.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3; L. n. 133 del 1999, art. 6, comma 13; D.M. n. 370 del 2000
Le disposizioni sono state invocate in relazione all'IVA, ma la Corte ha confermato che la TIA ha natura tributaria e non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi: pertanto non è soggetta a IVA.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 5078 del 2016
"La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani [...] avendo natura tributaria, non è assoggettabile all'IVA"
Il tributo sui rifiuti non può essere gravato da IVA perché l'IVA colpisce il corrispettivo di beni o servizi, non il pagamento di un'imposta.
Massime di principio
- La detenzione o occupazione di un locale costituisce, di regola, il presupposto della tariffa sui rifiuti; l'esenzione non deriva automaticamente dalla destinazione industriale dell'area.
- Per escludere una superficie dalla tassazione occorre dimostrare che vi si producano rifiuti speciali non assimilabili e che il relativo smaltimento sia effettuato dal produttore secondo legge.
- Quando il regolamento comunale prevede riduzioni per il recupero o lo smaltimento autonomo, il contribuente deve rispettare gli adempimenti formali e documentali stabiliti, come dichiarazioni, autocertificazioni e MUD, oltre a fornire la prova sostanziale dei quantitativi recuperati.
- L'onere di provare i presupposti di esenzioni, esclusioni o riduzioni tariffarie grava sul contribuente che le invoca.
- I rifiuti speciali assimilati o assimilabili seguono una disciplina diversa da quelli speciali non assimilabili: è quindi essenziale verificare il regolamento comunale vigente per l'annualità interessata e la qualificazione dei rifiuti.
- Una sentenza tributaria che riconosce l'esenzione deve indicare con precisione la normativa applicata, la qualificazione dei rifiuti e le prove su cui fonda la decisione; in mancanza, può essere cassata per motivazione insufficiente.
- La TIA di natura tributaria non è soggetta a IVA, anche se finanzia un servizio di gestione dei rifiuti dal quale il contribuente trae beneficio.
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