Cassazione Civile, Ordinanza n. 00567/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un'intimazione di pagamento riferita a diverse cartelle di pagamento. La commissione tributaria regionale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per le cartelle di importo inferiore a 1.000 euro, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, e il difetto di giurisdizione per quelle non relative a crediti tributari; inoltre aveva rigettato l'appello del contribuente sulle sette cartelle residue, ritenute relative a crediti tributari erariali. In cassazione il contribuente propone due motivi: con il primo deduce omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la CTR non avrebbe esaminato la domanda di prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi; con il secondo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.lgs. n. 472 del 1997 e degli artt. 2934 e 2948, comma 1, n. 5, c.c., sostenendo che per sanzioni e interessi il termine prescrizionale è di cinque anni. L'agente della riscossione resiste chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ritiene il ricorso in parte fondato: rileva che il contribuente non contestava né il difetto di giurisdizione per i crediti non tributari né l'assenza di prescrizione decennale per i crediti tributari erariali, ma lamentava solo l'omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi. Poiché sulle sette cartelle residue il giudice d'appello avrebbe dovuto verificare voce per voce l'eventuale interruzione della prescrizione, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ribadisce inoltre che il termine di prescrizione per sanzioni e interessi è quinquennale e che l'art. 2953 c.c. non si applica alle cartelle non fondate su un titolo giudiziale definitivo.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente dedotte; la mancata decisione sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi integra vizio di omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma di legittimità richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 1 d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
indicato dalla Corte come base del termine quinquennale di prescrizione delle sanzioni.
art. 2934 c.c.
richiamato quale norma generale sull'estinzione del diritto per prescrizione.
art. 2948, comma 1, n. 5, c.c.
richiamato dal ricorrente per la prescrizione quinquennale degli interessi; nel testo la Corte riferisce il termine quinquennale per gli interessi.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
la Corte lo richiama, nel passaggio motivazionale, come norma che prevede il termine quinquennale per gli interessi.
art. 2953 c.c.
non trova applicazione alle cartelle esattoriali non fondate su una sentenza passata in giudicato; opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
art. 4 d.l. n. 119 del 2018
base normativa della declaratoria di cessazione della materia del contendere per le cartelle di importo inferiore a 1.000 euro.
L. n. 147 del 2013, commi 618-623
invocata dalla controricorrente per la sospensione dei termini di prescrizione dal 1 gennaio 2014 al 15 giugno 2014.
Massime di principio
- In materia di riscossione tributaria, il giudice deve esaminare espressamente le eccezioni di prescrizione dedotte dal contribuente con riguardo a ciascuna voce del credito, quando la controversia riguardi cartelle o intimazioni riferite a sanzioni e interessi.
- Per le sanzioni tributarie e per gli interessi maturati su cartelle esattoriali non sorrette da un titolo giudiziale definitivo, il termine di prescrizione è quinquennale.
- L'art. 2953 c.c. non si applica alle cartelle esattoriali non opposte o comunque non fondate su sentenza passata in giudicato; la conversione del termine breve in quello decennale presuppone un titolo giudiziale definitivo.
- Quando la sentenza di merito omette di pronunciarsi su una specifica domanda o eccezione ritualmente devoluta, la decisione è censurabile per vizio di omessa pronuncia e va cassata con rinvio per il relativo esame.
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