Cassazione Civile, Ordinanza n. 27374/2021 del 08/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso un verbale di contravvenzione al codice della strada, deducendo che l’atto notificato fosse invalido perché redatto in lingua tedesca e non in lingua italiana. In appello il Tribunale aveva rigettato il gravame, ritenendo che fosse stata notificata un’autonoma verbalizzazione conforme al modello dell’art. 383 del regolamento di esecuzione del codice della strada, completa degli elementi essenziali richiesti. Con il ricorso per cassazione il destinatario del verbale articolava tre motivi: (1) violazione dell’art. 1 R.D.L. n. 1796/1925, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 28/1982, sostenendo che la lingua ufficiale degli atti dei pubblici uffici è l’italiano e che il verbale notificato non riportava in traduzione italiana tutti gli elementi essenziali; (2) violazione dell’art. 383 D.P.R. n. 495/1992, perché l’atto non sarebbe conforme al modello previsto dal regolamento; (3) violazione dell’art. 7 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, sostenendo che la norma imporrebbe la notifica nella lingua originaria dell’atto, con eventuale traduzione richiesta dal destinatario, e non la notifica direttamente in tedesco con traduzione in italiano. La Corte ha esaminato congiuntamente le censure e le ha dichiarate inammissibili per difetto di specificità: il ricorrente non aveva trascritto il contenuto del verbale né il modello legale asseritamente violato, impedendo così il controllo di legittimità sulla dedotta non corrispondenza dell’atto al paradigma normativo. Poiché l’accertamento di fatto del giudice di merito sulla conformità del verbale al modello legale non era stato validamente attinto, è stata dichiarata inammissibile anche la terza doglianza. La Corte ha inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero carenti di specificità, perché non consentivano il controllo sulla pretesa mancanza di traduzione integrale e sulla dedotta difformità del verbale rispetto al modello legale; da ciò ha fatto derivare anche l’inammissibilità del terzo motivo, che presupponeva comunque di rimettere in discussione un accertamento di fatto non adeguatamente censurato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. È stato inoltre disposto l’obbligo per il ricorrente, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, primo comma, R.D.L. n. 1796 del 1925
richiamato dal ricorrente per affermare che la lingua ufficiale degli atti dei pubblici uffici è l’italiano; la Corte non entra nel merito della sua portata, perché dichiara inammissibili le censure per difetto di specificità
Corte costituzionale n. 28 del 1982
richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi sulla lingua degli atti pubblici; non è oggetto di autonoma valutazione nel merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata a fondamento dei motivi di ricorso
art. 383 D.P.R. n. 495 del 1992
parametro regolamentare richiamato per sostenere la non conformità del verbale notificato al modello previsto dal regolamento di esecuzione del codice della strada
art. 201, primo comma, C.d.S.
richiamato dalla Corte come norma che individua gli elementi previsti a pena di nullità nel verbale notificato
art. 383, primo comma, Reg. att. C.d.S.
richiamato dalla Corte come disposizione che definisce gli elementi dell'autonoma verbalizzazione notificata all’interessato
art. 7 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977
richiamato dal ricorrente per sostenere un diverso regime linguistico della notifica; la Corte non ne affronta il merito per effetto dell’inammissibilità
legge n. 149 del 1983
legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo richiamata nel ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione alla misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che deduce la violazione di legge contro un accertamento di fatto del giudice di merito deve essere sorretto da specifica indicazione del contenuto dell’atto o del documento censurato, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
- Quando si contesta la conformità di un atto amministrativo o sanzionatorio al modello legale, il ricorrente deve trascrivere o almeno riprodurre gli elementi necessari a consentire alla Corte il controllo della dedotta difformità; non è sufficiente una censura meramente assertiva.
- Se la decisione impugnata si fonda su un accertamento in fatto circa la completezza e la conformità dell’atto al modello normativo, tale accertamento non può essere superato in cassazione senza una critica specifica e autosufficiente.
- L’inammissibilità delle censure che attaccano il presupposto fattuale della decisione comporta l’inammissibilità anche dei motivi successivi che ne dipendano logicamente.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, può essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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