Cassazione Civile, Ordinanza n. 12069/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una lunghissima successione di rapporti di somministrazione a termine e di contratti a termine intercorsi tra una lavoratrice e la società utilizzatrice nel periodo dal 3 luglio 2006 al 5 maggio 2014. La lavoratrice aveva chiesto di accertare l’illegittimità di 22 contratti di somministrazione a tempo determinato e di 3 contratti a termine, sostenendo che la reiterazione dei rapporti avesse mascherato un rapporto subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’utilizzatrice, con conseguente domanda di risarcimento del danno. In via subordinata aveva chiesto anche la costituzione giudiziale di un rapporto subordinato a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 7 maggio 2023, sulla base di un accordo aziendale del 13 maggio 2014. La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha però ritenuto che il rapporto non fosse unitario perché i contratti provenivano da diverse agenzie interinali e vi erano intervalli di non lavoro; ha quindi applicato la decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010 ai rapporti più risalenti e, per gli ultimi contratti non decaduti, ha escluso l’illegittimità. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione del giudicato di rinvio e degli artt. 384 e 394 c.p.c. per mancata conformazione della Corte d’appello al decisum rescindente; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica; 3) violazione della direttiva 2008/104/CE, dell’art. 1344 c.c. e della disciplina nazionale sulla somministrazione; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi all’abusivo ricorso alla somministrazione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che il giudice di rinvio non si è conformato ai principi già enunciati dalla precedente ordinanza rescindente, poiché ha attribuito rilievo dirimente alla discontinuità tra le missioni e alla provenienza dei contratti da diverse agenzie, mentre avrebbe dovuto valutare complessivamente la durata delle missioni presso la stessa utilizzatrice per verificare se vi fosse un abuso del ricorso alla somministrazione in violazione della direttiva 2008/104/CE e del requisito immanente di temporaneità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, che dovrà riesaminare la fattispecie attenendosi ai principi di diritto richiamati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Restano assorbiti il secondo, terzo e quarto motivo.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per la decisione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Invocato come norma violata per il mancato rispetto del decisum della sentenza rescindente da parte del giudice di rinvio.
art. 394 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la sua violazione integra error in procedendo.
artt. 112-113 c.p.c.
Richiamati nel primo motivo in relazione al dedotto vizio di violazione del decisum e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 143 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel primo motivo di ricorso insieme alle norme processuali sulla violazione del giudicato di rinvio.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato nel secondo motivo per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato nel secondo motivo per il vizio di motivazione della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato nel quarto motivo per omesso esame di fatti decisivi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Base processuale dei primi due motivi di ricorso per nullità del procedimento/sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base del terzo motivo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 32 l. n. 183 del 2010
Usato dalla Corte di merito per dichiarare la decadenza rispetto ai rapporti più risalenti.
Direttiva 2008/104/CE
Richiamata come fonte del requisito di temporaneità del lavoro tramite agenzia interinale e del divieto di ricorso abusivo alla somministrazione.
art. 1344 c.c.
Richiamato come norma interna che consente di sanzionare l’elusione di norme imperative mediante contratti apparentemente leciti.
art. 1418 c.c.
Richiamato in combinato con l’art. 1344 c.c. quale fondamento della nullità dei contratti in caso di elusione di norme imperative.
d.lgs. n. 276 del 2003
artt. 20, comma 4; 21; 22, comma 2; 27; 28
Richiamato per la disciplina della somministrazione e delle sue versioni temporali nel periodo considerato.
d.lgs. n. 368 del 2001
Richiamato in relazione alla disciplina dei contratti a termine e alle causali/massima durata nel ricorso subordinato.
L. n. 92 del 2012
Richiamata come fonte modificativa dell’art. 20, comma 4, d.lgs. 276/2003.
D.L. n. 34 del 2014
Richiamato come ulteriore intervento normativo sulla disciplina della somministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riesaminare la fattispecie in modo incompatibile con il decisum rescindente; la sua violazione integra un error in procedendo denunciabile in cassazione.
- In tema di successione di contratti di somministrazione a termine, l’eventuale decadenza dall’impugnazione dei rapporti più risalenti non impedisce di considerarli come antecedenti storici nella valutazione complessiva dell’abusiva reiterazione, se tale verifica è necessaria per accertare l’elusione della disciplina imperativa.
- Il requisito della temporaneità del lavoro tramite agenzia interinale va valutato sulla durata complessiva delle missioni presso la stessa impresa utilizzatrice, e non può essere escluso solo perché tra una missione e l’altra vi siano stati intervalli di non lavoro o perché i contratti siano stati stipulati con agenzie diverse.
- L’abusivo ricorso alla somministrazione può essere accertato quando la reiterazione delle missioni, considerata nel suo insieme, superi una durata che non sia più ragionevolmente temporanea, anche in mancanza di un’espressa previsione interna di durata massima; in tale ipotesi la violazione delle norme imperative può determinare la nullità dei contratti rilevanti.
- Nel valutare l’abuso del lavoro somministrato il giudice deve considerare tutte le circostanze pertinenti, inclusa l’eventuale assenza di una spiegazione oggettiva per la reiterazione delle missioni dello stesso lavoratore presso la medesima impresa utilizzatrice.
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