Cassazione Penale, Sentenza n. 44998/2024 del 09/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione proponeva due motivi: (1) nullità delle notifiche (avviso di conclusione indagini e decreto di citazione a giudizio) e conseguente nullità della dichiarazione di assenza, dedotta in ragione del fatto che l'imputato aveva eletto domicilio e risultava assistito da difensore di ufficio ma non avrebbe ricevuto le notifiche; (2) violazione di legge processuale e carenza probatoria perché, in assenza di querela, la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente e applicato l'aggravante della "persone riunite" non contestata e non comprovata
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto valide le notifiche eseguite presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., perché l'imputato era risultto irreperibile nel domicilio eletto, era stato avvisato dell'obbligo di comunicare variazioni di domicilio e la successiva nomina di un difensore di fiducia dopo la sentenza di primo grado dimostrava la conoscenza del procedimento; pertanto non sussisteva la nullità invocata. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ammette la contestazione in fatto delle circostanze aggravanti non valutative e ha ritenuto che l'aggravante delle "persone riunite" (art. 585 c.p.) sia non valutativa e desumibile dalla descrizione materiale del fatto: il capo d'imputazione e le risultanze riportavano la partecipazione dell'attuale ricorrente, del coimputato Tincu e di altre persone non identificate, per cui la contestazione e la sua applicazione in sentenza erano legittime. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la forma di enunciazione dei motivi di ricorso; nel caso il ricorso è stato presentato nei limiti strettamente necessari per la motivazione
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione (tra cui l'error in procedendo e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione); la Corte può esaminare i fatti quando sia dedotto un error in procedendo salvo i limiti imposti dalla lett. e)
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notifica degli atti al difensore quando la notifica all'imputato stesso al domicilio eletto non sia possibile; ritenuta applicabile nel caso per irreperibilità dell'imputato
art. 157 cod. proc. pen.
Disciplina le notifiche all'estero e la necessità di indagini di irreperibilità quando non applicabile la procedura prevista dall'art. 161; qui richiamata per distinzione
art. 585 cod. pen.
Prevede l'aggravante per i delitti commessi da più persone riunite; nel caso qualificata come aggravante non valutativa desumibile dalla descrizione materiale dei fatti
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (e successive proroghe/estensioni)
Norme emergenziali che hanno permesso la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; richiamata per la regolarità del procedimento in Cassazione
Giurisprudenza Sez. U. (Tuppi, n. 58120/2017; Sorge, n. 24906/2019; Lo Monaco, n. 22120/2022; Ismail Darwish, n. 23948/2019)
I precedenti di legittimità sono stati richiamati per affermare: 1) la nozione di "impossibilità" della notificazione al domicilio eletto che giustifica la notifica al difensore e non richiede indagini esaustive se ricorre temporanea assenza; 2) la possibilità di contestare in fatto aggravanti non valutative purché l'imputazione descriva con sufficiente chiarezza gli elementi materiali che le costituiscono
Massime di principio
- Notifiche e domiciliazione: se l'imputato dichiara un domicilio ma risulta temporaneamente assente o non agevole da individuare al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, la notifica agli atti processuali al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è valida; per prospettare la nullità il ricorrente deve dimostrare una mancata e incolpevole conoscenza del procedimento e che la procedura alternativa non poteva essere applicata
- Obbligo di comunicazione del domicilio: l'elezione di domicilio presuppone l'onere di comunicare variazioni; l'omissione di tale comunicazione e la conoscenza del procedimento (p.es. dimostrata dalla nomina successiva di difensore di fiducia) rendono difficoltosa la censura sulla validità delle notifiche
- Contestazione in fatto delle aggravanti: le aggravanti "non valutative" (ovvero costituite da fatti materiali, come il concorso di più persone) possono essere legittimamente contestate in fatto senza l'indicazione esplicita dell'articolo di legge, se l'imputazione descrive con sufficiente determinazione gli elementi materiali che le integrano
- Difesa e specificità dell'accusa: perché una contestazione in fatto sia ammissibile e compatibile con il diritto di difesa, l'imputazione deve riportare gli elementi fattuali in modo chiaro e preciso, consentendo all'imputato di conoscere l'addebito e difendersi efficacemente
- Limiti del sindacato in Cassazione: la Corte di Cassazione può esaminare fatti e prove quando sia dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), ma ha limiti quando la censura riguarda la mancanza o manifesta illogicità della motivazione (lett. e)
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