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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18729/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione: il ricorrente deduceva che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato e motivato il diniego dell'esimente prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), sostenendo che la condotta fosse di modesto disvalore e che la riqualificazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975 n. 110 avesse posto le basi per un giudizio prognostico favorevole.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di Marsala fosse logica, coerente e ancorata alle risultanze probatorie: il ricorrente era stato sorpreso il 3/04/2023 con un coltello a serramanico (lunghezza complessiva 21 cm, lama 10 cm) custodito in un marsupio sopra il parabrezza dell'autovettura. Il Tribunale non aveva ricevuto giustificazioni circa il porto dell'arma; la pericolosità e la potenzialità offensiva dell'arma escludevano la sussistenza della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis. Confermata la condanna alla pena di ammenda di 1.500,00 euro e condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 699 cod. pen.

    Norma originariamente contestata e poi riqualificata; la Corte prende atto della riqualificazione ma si concentra sulla valutazione della tenuità del fatto e sulla pericolosità dell'arma rinvenuta.

  • art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma richiamata per la riqualificazione della fattispecie accertata (ricaduta nella diversa disciplina in materia di armi/strumenti atti a offendere).

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che, alla luce della potenzialità offensiva dell'arma e della mancanza di giustificazione fornita dall'imputato, non ricorressero le condizioni per applicare tale causa di non punibilità.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato indirettamente in quanto la valutazione della tenuità richiede il riferimento ai criteri indicati da questo articolo (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo).

  • Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016 (Tushaj)

    «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo»

    Il principio è stato applicato per affermare che la tenuità va valutata complessivamente e che la presenza di un'arma con significativa potenzialità offensiva e l'assenza di giustificazioni escludono la particolare tenuità.

Massime di principio

  • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo; non è sufficiente richiamare la riqualificazione dell'illecito per ottenere automaticamente l'esimente.
  • Il porto di armi o strumenti atti a offendere con potenziale offensivo significativo (es. coltelli a serramanico con lama di rilevante lunghezza) rende difficile il riconoscimento della particolare tenuità, salvo che l'imputato fornisca giustificazioni plausibili e verosimili circa la legittimità o necessità del porto.
  • In sede di legittimità (Cassazione) non è possibile chiedere un semplice riesame del merito: la censura sulla motivazione deve individuare errori specifici nelle regole inferenziali o nell'illogicità/contraddittorietà del giudizio; una motivazione coerente e ancorata alle emergenze probatorie non è sindacabile come valutazione di merito.
  • Chi contesta una decisione per mancato riconoscimento di 131-bis deve fornire riferimenti fattuali e argomentativi precisi (es. elementi che dimostrino scarsa offensività, bassa colpevolezza, esiguità del pericolo) e non limitarsi ad affermazioni generiche sul modesto disvalore della condotta.
  • Il rinvenimento dell'arma in un'abitazione o in veicolo senza giustificazione durante un controllo di polizia costituisce elemento probatorio forte a carico dell'imputato e impone una spiegazione convincente per evitare la condanna.

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