Cassazione Penale, Sentenza n. 18729/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione: il ricorrente deduceva che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato e motivato il diniego dell'esimente prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), sostenendo che la condotta fosse di modesto disvalore e che la riqualificazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975 n. 110 avesse posto le basi per un giudizio prognostico favorevole.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di Marsala fosse logica, coerente e ancorata alle risultanze probatorie: il ricorrente era stato sorpreso il 3/04/2023 con un coltello a serramanico (lunghezza complessiva 21 cm, lama 10 cm) custodito in un marsupio sopra il parabrezza dell'autovettura. Il Tribunale non aveva ricevuto giustificazioni circa il porto dell'arma; la pericolosità e la potenzialità offensiva dell'arma escludevano la sussistenza della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis. Confermata la condanna alla pena di ammenda di 1.500,00 euro e condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 699 cod. pen.
Norma originariamente contestata e poi riqualificata; la Corte prende atto della riqualificazione ma si concentra sulla valutazione della tenuità del fatto e sulla pericolosità dell'arma rinvenuta.
art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma richiamata per la riqualificazione della fattispecie accertata (ricaduta nella diversa disciplina in materia di armi/strumenti atti a offendere).
art. 131-bis cod. pen.
Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che, alla luce della potenzialità offensiva dell'arma e della mancanza di giustificazione fornita dall'imputato, non ricorressero le condizioni per applicare tale causa di non punibilità.
art. 133 cod. pen.
Richiamato indirettamente in quanto la valutazione della tenuità richiede il riferimento ai criteri indicati da questo articolo (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo).
Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016 (Tushaj)
«Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo»
Il principio è stato applicato per affermare che la tenuità va valutata complessivamente e che la presenza di un'arma con significativa potenzialità offensiva e l'assenza di giustificazioni escludono la particolare tenuità.
Massime di principio
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo; non è sufficiente richiamare la riqualificazione dell'illecito per ottenere automaticamente l'esimente.
- Il porto di armi o strumenti atti a offendere con potenziale offensivo significativo (es. coltelli a serramanico con lama di rilevante lunghezza) rende difficile il riconoscimento della particolare tenuità, salvo che l'imputato fornisca giustificazioni plausibili e verosimili circa la legittimità o necessità del porto.
- In sede di legittimità (Cassazione) non è possibile chiedere un semplice riesame del merito: la censura sulla motivazione deve individuare errori specifici nelle regole inferenziali o nell'illogicità/contraddittorietà del giudizio; una motivazione coerente e ancorata alle emergenze probatorie non è sindacabile come valutazione di merito.
- Chi contesta una decisione per mancato riconoscimento di 131-bis deve fornire riferimenti fattuali e argomentativi precisi (es. elementi che dimostrino scarsa offensività, bassa colpevolezza, esiguità del pericolo) e non limitarsi ad affermazioni generiche sul modesto disvalore della condotta.
- Il rinvenimento dell'arma in un'abitazione o in veicolo senza giustificazione durante un controllo di polizia costituisce elemento probatorio forte a carico dell'imputato e impone una spiegazione convincente per evitare la condanna.
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