Cassazione Civile, Ordinanza n. 00573/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comodatario)
La controversia
Un trustee, in rappresentanza del trust familiare proprietario di un appartamento sito in Trofarello, ha chiesto la declaratoria di cessazione di un comodato stipulato nel 2009 e la condanna del comodatario al rilascio dell'immobile, oltre al pagamento di una penale contrattuale per il ritardo nella restituzione. La vicenda nasce dalla concessione gratuita dell'immobile a un familiare per l'uso abitativo con la propria famiglia. Il ricorrente ha sostenuto che il rapporto dovesse considerarsi comodato precario o comunque a tempo indeterminato e, quindi, revocabile ad nutum, anche perché il contratto prevedeva la restituzione entro trenta giorni dalla richiesta del comodante. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1809 e 1810 c.c., assumendo che, in assenza di un termine espresso e con una destinazione generica all'uso dell'immobile, il rapporto fosse un comodato precario revocabile in qualsiasi momento; 2) violazione degli artt. 1362, 1371 e 1372 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse mal interpretato la clausola di restituzione, ignorando che il contratto prevedeva espressamente un recesso/richiamo alla restituzione entro trenta giorni dalla richiesta, e che l'interpretazione adottata sarebbe stata più gravosa per il comodatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva qualificato il rapporto come comodato non precario, ma comodato regolato dall'art. 1809 c.c., perché l'uso convenuto era quello di consentire al comodatario di vivere con la propria famiglia nell'immobile, con durata desumibile per relationem dalla destinazione abitativa familiare. La clausola che imponeva la restituzione entro trenta giorni dalla richiesta non è stata interpretata come attribuzione al comodante di un potere di restituzione ad nutum, ma come pattuizione compatibile con la cessazione dell'uso familiare del bene. La Corte ha anche ritenuto coerente la previsione di immediata risoluzione in caso di separazione o decesso del comodatario, eventi idonei a segnare la cessazione della vivenza familiare nell'immobile. Pur rigettando il ricorso, la Corte ha compensato le spese del giudizio di cassazione per la delicatezza della vicenda e la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali, dando inoltre atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1803 c.c.
Richiamato per inquadrare la nozione generale di comodato come contratto di consegna gratuita di una cosa per un tempo o per un uso determinato.
art. 1809 c.c.
Applicabile quando il comodato ha un termine desumibile dall'uso convenuto; il comodante non può chiedere la restituzione ad nutum, salvo sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno.
art. 1810 c.c.
Disciplina il comodato senza determinazione di durata, restituibile su richiesta del comodante; la Corte esclude che la fattispecie concreta vi rientri.
art. 1362 c.c.
Invocato per l'interpretazione del contratto; la Corte ritiene corretta l'interpretazione sistematica e testuale delle clausole contrattuali.
art. 1371 c.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non accoglie la censura e non ritiene che l'interpretazione della clausola renda il contratto più gravoso in modo incompatibile con la norma.
art. 1372 c.c.
Richiamato come norma sull'efficacia vincolante del contratto, senza incidere sull'esito, essendo stata confermata la lettura delle clausole negoziali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la proposta di definizione anticipata formulata dal consigliere relatore.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso a seguito di opposizione alla proposta di definizione anticipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel comodato immobiliare destinato a soddisfare esigenze abitative familiari, la durata può essere determinata per relationem attraverso l'uso convenuto del bene, anche se non è fissato un termine calendario.
- Quando il bene è concesso perché il comodatario vi viva con la propria famiglia, il rapporto non è automaticamente qualificabile come comodato precario: la precarietà è esclusa se la destinazione convenuta consente di individuare un termine finale, sia pure incerto nel quando.
- La clausola che impone la restituzione del bene entro un certo numero di giorni dalla richiesta del comodante non vale, di per sé, a trasformare il rapporto in comodato precario se, letta nel contesto dell'intero contratto, è compatibile con una durata funzionale all'uso familiare pattuito.
- L'interpretazione del contratto deve essere condotta considerando complessivamente le clausole e la finalità concreta dell'accordo; una clausola di restituzione va coordinata con lo scopo abitativo familiare e con eventuali previsioni di cessazione del rapporto al venir meno di tale finalità.
- In presenza di comodato destinato alla vita familiare del comodatario, la restituzione ad nutum non è ammessa; il comodante può chiedere la restituzione solo nei casi previsti dalla disciplina del comodato a termine, compreso l'urgente e imprevisto bisogno sopravvenuto.
- La previsione di risoluzione o cessazione immediata in caso di separazione o decesso del comodatario è coerente con un comodato finalizzato alla convivenza familiare, perché segnala la cessazione dell'uso convenuto dell'immobile.
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