Cassazione Penale, Sentenza n. 21850/2025 del 10/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord (condanna per traffico di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale: 5 anni e 24.000 euro di multa). La Corte d'appello ha ritenuto l'impugnazione tardiva (appello proposto il 2 aprile 2024 dopo la scadenza del termine) e ha disposto l'esecuzione del provvedimento impugnato. In Cassazione la difesa deduceva violazione di legge perché il giudice di appello non avrebbe dovuto rendere esecutivo il provvedimento ma rinviare al giudice di primo grado per applicare la riduzione di un sesto della pena prevista dall'art. 442 comma 2-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la riduzione di un sesto prevista dall'art. 442 comma 2-bis c.p.p. si applica soltanto in caso di radicale mancata instaurazione del giudizio di impugnazione (nessuna impugnazione proposta), e non è applicabile quando l'impugnazione sia stata effettivamente proposta e poi sia stata rinunciata o sia stata dichiarata inammissibile per tardività. Ne consegue che la Corte d'appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità e disposto l'esecuzione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività. La Corte l'ha applicata con riferimento all'art. 581 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 591 per motivare la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto oltre il termine previsto.
La norma prevede una riduzione di pena di un sesto per la mancata impugnazione della sentenza di primo grado. La Corte interpreta la disposizione in senso restrittivo: la riduzione spetta solo in caso di radicale assenza di impugnazione (nessuna impugnazione proposta) e non si estende ai casi in cui l'impugnazione sia stata proposta e poi rinunciata o sia stata dichiarata inammissibile.
Fondamento per la condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, valutata equamente dal giudice.
Massime di principio
- La riduzione di pena prevista dall'art. 442 comma 2-bis c.p.p. si applica solo quando non è stata proposta alcuna impugnazione: la mancata proposizione è condizione essenziale.
- La proposizione dell'impugnazione, anche se tardiva o successivamente rinunciata, non può essere equiparata alla mancata impugnazione ai fini della riduzione di un sesto.
- Se l'appello è proposto oltre i termini, il giudice di appello può dichiararne l'inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p. e disporre l'esecuzione della sentenza di primo grado.
- Chi intende beneficiare della riduzione di un sesto deve evitare di proporre impugnazione; la mera rinuncia successiva all'impugnazione non produce lo stesso effetto.
- In caso di dubbio procedurale relativo all'applicabilità della riduzione, la tempestività delle eccezioni e la proposizione corretta di istanze davanti al giudice del gravame sono determinanti: obiettivi difensivi diversi (impugnare vs restare inerte per ottenere la riduzione) comportano conseguenze processuali opposte.
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