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Sentenza

Sentenza n. 3801/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 257528/22 del 22.11.2022, ricevuto in data 17.12.2022, con cui il Comune di Fiumicino ha ingiunto il pagamento di € 8.820,00 a titolo di indennità e sanzione di occupazione sine titulo di un’area censita al catasto terreni al foglio 698 part. 334/p per complessivi mq 21 circa, per il periodo 2018/2022, sull’assunto che tale area apparterrebbe al demanio stradale; di tutti gli atti della procedura espropriativa e segnatamente: - della deliberazione del consiglio comunale di Roma n. 3554 del 3.10.1980, con cui veniva promosso il procedimento di esproprio; dell’atto per Notar R. Bissi del 16.02.1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881) con cui la FORUS s.p.a. (ora Maccarese spa) cedeva al Comune di Roma la porzione di area oggi identificata al Foglio 698, part. 334, ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 13.02.2023; di ogni altro atto menzionato o presupposto espressamente o implicitamente nell’atto per Notar R. Bissi del 16.02.1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881); per quanto di interesse, degli atti di ricognizione dei beni immobili con cui il Comune di Roma ha trasferito il proprio patrimonio immobiliare sul territorio al Comune di Fiumicino e segnatamente: la deliberazione n. 2280 del 13.06.1997, il decreto 532 del 13.07.2000 e il decreto 504/2002, oltre ad ogni atto collegato o presupposto oggi non conosciuto; in parte qua dell’elenco immobili “tipo A” beni demaniali (aggiornato a dicembre 2022) del Comune di Fiumicino ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 15.03.2023; della deliberazione C.C. della Città di Fiumicino n. 23 del 20.04.2021 e del Regolamento sul canone Unico con essa approvato, in relazione ai commi 816 -847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

Giustizia amministrativa202310489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ingiunzione di pagamento di € 8.820,00 per indennità e sanzione relative all'occupazione sine titulo di un'area ritenuta appartenente al demanio stradale comunale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ingiunzione comunale sostenendo, in via preliminare, la sussistenza della giurisdizione amministrativa. Nel merito ha dedotto di occupare l'area da tempo immemore e di averne acquistato la proprietà per usucapione; ha contestato la validità e l'efficacia della procedura espropriativa risalente agli anni Novanta, anche perché non sarebbe stato coinvolto quale effettivo occupante, non sarebbe stato immesso il Comune nel possesso e non sarebbe stata realizzata l'opera cui l'esproprio era funzionale. Ha inoltre contestato la qualificazione dell'area come demanio stradale, il calcolo dell'indennità, la compatibilità del regolamento comunale sul canone unico con la legge n. 160/2019 e con gli artt. 23, 41, 42, 117, 118 e 119 Cost., nonché l'ingiunzione per difetto di contraddittorio, istruttoria e motivazione. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse diritti soggettivi di natura patrimoniale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. La qualificazione della controversia è stata effettuata sulla base del petitum sostanziale: il Comune pretendeva un ristoro economico per l'occupazione ritenuta abusiva di un proprio bene, mentre il ricorrente opponeva la propria pretesa proprietà per usucapione e contestava il titolo di acquisto pubblico derivante dalla cessione volontaria intervenuta tra l'amministrazione e la società proprietaria nell'ambito della procedura espropriativa. La pretesa comunale incide quindi sul diritto di proprietà e non costituisce esercizio di potere autoritativo. Anche la contestazione della natura demaniale dell'area appartiene alla giurisdizione ordinaria. Le censure sull'invalidità o inefficacia della procedura espropriativa e della cessione volontaria riguardano questioni pregiudiziali in senso tecnico, da decidere incidenter tantum dal giudice ordinario munito della giurisdizione, senza spostare la controversia nella giurisdizione amministrativa. Il giudice ha precisato che la possibilità per il giudice amministrativo di conoscere incidentalmente della natura demaniale di un bene opera solo quando la questione sia accessoria rispetto a una domanda già rientrante nella giurisdizione amministrativa, circostanza non ricorrente. La causa potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità del caso.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    La causa dichiarata appartenente alla giurisdizione di altro giudice può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti previsti dalla norma.

  • artt. 23, 41, 42, 117, 118 e 119 Cost.

    Norme costituzionali richiamate dal ricorrente per contestare la disciplina comunale del canone unico; il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.

  • l. 27 dicembre 2019, n. 160, commi 816-847

    Normativa richiamata dal ricorrente in relazione al regolamento comunale sul canone unico; il TAR non ha esaminato la relativa censura nel merito.

Massime di principio

  • La controversia con cui una pubblica amministrazione pretende un ristoro economico per l'occupazione sine titulo di un immobile asseritamente proprio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché attiene a una pretesa patrimoniale fondata sul diritto di proprietà e non all'esercizio di un potere amministrativo.
  • La contestazione, da parte del privato occupante, della natura demaniale dell'area e della titolarità pubblica del bene rientra nella giurisdizione ordinaria quando è proposta per paralizzare la pretesa patrimoniale dell'amministrazione relativa all'occupazione abusiva.
  • Le contestazioni sull'invalidità o inefficacia di una procedura espropriativa o di una cessione volontaria conclusa tra altri soggetti, quando sono dedotte soltanto per negare il diritto soggettivo dell'amministrazione al ristoro per l'occupazione, costituiscono questioni pregiudiziali in senso tecnico e devono essere decise incidenter tantum dal giudice ordinario munito di giurisdizione.
  • La cognizione incidentale del giudice amministrativo sulla natura demaniale di un bene è ammissibile soltanto quando tale questione sia pregiudiziale rispetto a una domanda principale rientrante nella giurisdizione amministrativa; non opera quando la domanda principale è una pretesa patrimoniale per occupazione sine titulo.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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