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Sentenza

Sentenza del 16/01/2019 n. 881 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l'avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva riqualificato la cessione totalitaria delle quote della società IAF Quattro s.r.l. come cessione d'azienda, applicando l'imposta di registro proporzionale del 3% ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, art. 9, invece dell'imposta fissa prevista per la cessione di partecipazioni. Deprosa sosteneva che l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 consentisse di considerare soltanto gli effetti giuridici formali dell'atto e non quelli economici, che non vi fosse un intento elusivo o abusivo e che le sanzioni fossero comunque illegittime o non applicabili per l'incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha confermato, con correzione della motivazione, la riqualificazione dell'operazione come cessione d'azienda. Ha stabilito che l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 è una norma interpretativa, non antielusiva, e impone di considerare la causa concreta e gli effetti oggettivi dell'operazione, indipendentemente dalla forma utilizzata e dall'intento soggettivo delle parti. La cessione totalitaria delle quote è stata ritenuta equivalente, sotto il profilo della funzione economica e del risultato giuridico, al trasferimento dell'azienda sociale. L'imposta liquidata è stata qualificata come complementare, non principale né suppletiva. Le censure sulle sanzioni sono state respinte o dichiarate inammissibili per genericità e mancata dimostrazione della tempestiva deduzione delle questioni nei precedenti gradi. Deprosa è stata inoltre condannata al pagamento di Euro 3.800,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20

    L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

    La norma impone una qualificazione oggettiva dell'atto in base alla sua causa concreta e agli effetti giuridici realmente prodotti. Non costituisce una disposizione antielusiva e non richiede la prova di un intento elusivo, fraudolento o abusivo.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 11, Tariffa, parte prima

    Prevede l'imposta fissa per determinati atti relativi alla negoziazione di quote o partecipazioni, ma deve essere coordinato con l'art. 20. Se l'operazione, per i suoi effetti sostanziali, realizza una cessione d'azienda, prevale la qualificazione oggettiva dell'operazione.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 9, Tariffa, parte prima

    È stato applicato dall'Ufficio per assoggettare la cessione d'azienda all'imposta di registro proporzionale del 3%.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42

    Distingue tra imposta principale, suppletiva e complementare. La maggiore imposta liquidata dopo la registrazione per riqualificare l'atto ai sensi dell'art. 20 è complementare, perché non deriva né dalla liquidazione iniziale né dalla correzione di un errore dell'Ufficio.

  • Codice civile, art. 2697

    La questione dell'onere della prova relativo all'intento elusivo è stata ritenuta irrilevante, poiché l'applicazione dell'art. 20 non dipende dalla prova di un intento soggettivo.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, commi 1 e 2

    Le relative censure sulle sanzioni non sono state esaminate nel merito in modo favorevole alla contribuente, anche per la genericità del motivo e per la mancata indicazione della sanzione concretamente applicata.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3

    L'esclusione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa deve essere specificamente allegata e dedotta dal contribuente nei gradi di merito; non può essere rilevata d'ufficio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    È stato richiamato dalla contribuente in tema di non applicabilità delle sanzioni, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Consente alla Cassazione di correggere la motivazione giuridica della sentenza impugnata senza cassarla quando il dispositivo è conforme a diritto. La Corte ha quindi eliminato il riferimento errato all'intento elusivo, mantenendo il rigetto del ricorso sulla base della corretta interpretazione dell'art. 20.

Massime di principio

  • Nell'imposta di registro la qualificazione dell'operazione non dipende esclusivamente dal nome o dalla forma del contratto, ma dalla causa concreta e dagli effetti giuridici oggettivamente prodotti.
  • La cessione del 100% delle quote di una società può essere riqualificata come cessione d'azienda quando trasferisce sostanzialmente il controllo, il godimento e la disponibilità dell'intero complesso aziendale.
  • Per applicare l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 non è necessario dimostrare un intento elusivo, abusivo o fraudolento: è sufficiente che il risultato giuridico sostanziale corrisponda a un'operazione soggetta a maggiore imposta.
  • La circostanza che l'atto sia unico, che la società cedente sia finanziaria o che le parti abbiano effettivamente voluto una cessione di quote non impedisce la riqualificazione fiscale.
  • L'imposta richiesta successivamente alla registrazione per riqualificare l'atto ai sensi dell'art. 20 è normalmente imposta complementare.
  • Le eccezioni relative all'incertezza normativa e all'esclusione delle sanzioni devono essere formulate in modo specifico e documentato già nei giudizi di merito; non è sufficiente richiamarle genericamente in Cassazione.

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