Cassazione Penale, Sentenza n. 20013/2026 del 01/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna, emessa in rito abbreviato dal Tribunale di Roma, per i reati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, capo A), resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p., capo B) e lesioni personali (art. 582-585 c.p., capo C). Sono stati sollevati sette motivi: (1) violazione di norme processuali e costituzionali per omessa traduzione degli atti d'appello e della sentenza per presunta incapacità di comprendere l'italiano; (2) insufficienza e debolezza della prova in ordine alla detenzione e alla destinazione allo spaccio dello stupefacente; (3) vizio di motivazione e violazione del principio del ‘‘oltre ogni ragionevole dubbio’’; (4) contestazione della qualificazione dell'aggravante teleologica e della procedibilità delle lesioni in mancanza di querela degli operanti; (5) inesistenza della condotta di resistenza perché l'imputato avrebbe ritenuto di essere aggredito e non avrebbe opposto resistenza; (6) eccessività della pena e diniego della sospensione condizionale, soprattutto per la giovane età; (7) illegittimità della confisca del denaro (530 euro) in mancanza di prova che fosse provento dell'attività di spaccio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che gli atti dimostrano che l'imputato dichiara di comprendere la lingua italiana, per cui non era dovuta la traduzione. Sui motivi relativi alla responsabilità penale (capo A, B, C) la Corte ha ritenuto non viziata la valutazione delle prove operata dai giudici di merito: i militari hanno visto l'imputato prelevare un involucro da un sacchetto giallo dove poi è stato trovato hashish per circa 972 grammi (11 involucri, principio attivo 33%, corrispondente a 12.254 dosi medie), l'imputato ha reagito con dimenamenti e pugni agli operanti, che hanno riportato lesioni. Pertanto sono correttamente configurati detenzione ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali; la circostanza aggravante del nesso teleologico è stata ritenuta applicabile. Quanto alla pena, i giudici hanno motivato il mantenimento della misura inflitta (conferma della pena derivante dal rito abbreviato) valutando la giovane età ma applicando le attenuanti generiche nella massima estensione e considerando precedenti e rilevante quantità di stupefacente; il diniego della sospensione condizionale è stato giustificato anche dalla condanna anteriore per altro reato. Sulla confisca la Corte ha rilevato che in appello non era stata censurata e che il Tribunale aveva motivato la confisca del denaro rinvenuto ritenendolo provento del reato, anche alla luce della mancanza di attività lavorativa stabile. Conseguenze procedurali: inammissibilità del ricorso; il ricorrente è onerato delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e deve versare in favore della Cassa delle ammende la somma equitativamente determinata in euro 3.000.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
La detenzione di droga in consistente quantitativo, suddivisa in involucri e con possibilità di ottenere numerose dosi, è stata ritenuta dalla Corte dei meriti indicativa della destinazione allo spaccio (contestazione del capo A).
art. 337 cod. pen.
La condotta di opposizione agli operanti (dimenarsi, colpire con pugni) integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte territoriale ha valutato correttamente gli atti oppositivi come resistenza.
art. 582-585 cod. pen.
Le lesioni cagionate agli operanti, documentalmente accertate tramite referti medici, integrano il reato di lesioni personali; tali lesioni non sono assorbite dalla resistenza quando eccedono la minima violenza inerente alla resistenza e possono concorrere come reato autonomo e concorrente.
art. 61, n. 2 cod. pen. (aggravante del nesso teleologico)
Applicata come aggravante quando la condotta violenta è funzionale alla commissione o facilitazione del reato di spaccio: la Corte ha ritenuto sussistente il nesso teleologico rispetto alle lesioni.
art. 143, 177, 178 comma 1 lett. c), 429 comma 1 lett. f), 601 comma 6 c.p.p.
Richiamate dalla difesa in relazione all'omessa traduzione e al diritto di difesa; la Corte ha escluso la violazione perché gli atti mostrano che l'imputato comprendeva l'italiano.
art. 24 e art. 111 Cost.
Richiamati come garanzie costituzionali del diritto alla difesa ed al giusto processo; la Corte ha ritenuto tali diritti non violati nel caso di specie per la comprensione della lingua.
art. 125 comma 3? e art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p.
Richiamati dalla difesa per contestare il vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e non irrazionale, per cui le censure sono inammissibili in sede di legittimità.
art. 533 c.p.p.
Invocato in relazione al principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio'; la Corte ha ritenuto che il giudizio di colpevolezza fosse fondato su elementi che non contraddicono tale principio.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare l'esenzione da maggiori penalità ove non sussista dolo colposo del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità; ciò ha portato all'equo esonero parziale e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000.
Massime di principio
- La mancata traduzione degli atti processuali non è di per sé motivo di nullità: è necessario dimostrare l'effettiva incapacità di comprendere la lingua italiana; dichiarazioni in atti che attestino la comprensione escludono l'obbligo di traduzione.
- In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione libera delle prove: se il giudizio di merito presenta un percorso motivazionale non irrazionale, le alternative prospettate dalla difesa non bastano a determinare l'accoglimento del ricorso.
- Elevate quantità di sostanza stupefacente, il confezionamento in più involucri e il numero teorico di dosi ricavabili sono elementi forti per inferire la destinazione allo spaccio, soprattutto in assenza di spiegazioni alternative credibili da parte dell'imputato.
- Comportamenti attivi e violenti posti in essere durante un controllo di polizia (dimenarsi, colpire gli operanti) supportano la contestazione della resistenza a pubblico ufficiale e, se cagionano lesioni, la configurabilità del reato di lesioni personale autonomo rispetto alla resistenza.
- L'aggravante del nesso teleologico può essere applicata quando la violenza o le lesioni risultano funzionali alla commissione del reato principale (es. evitare il controllo o consentire lo spaccio).
- La confisca del denaro può essere legittimamente disposta se il giudice ritiene, sulla base degli elementi disponibili (quantità di droga, assenza di attività lavorativa stabile, circostanze del ritrovamento), che la somma costituisca provento dell'illecito; la mancata impugnazione in appello della misura può comportare il mancato esame in sede successiva.
- La giovane età può concorrere a mitigare la pena, ma non esclude l'applicazione di sanzioni quando sussistono elementi aggravanti o precedenti penali che giustificano il diniego della sospensione condizionale.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare l'obbligo di sostenere le spese processuali e il versamento di somme alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare criticamente la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni in cassazione.
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