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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11979/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 2 e 7 della L. 895/1967, all'art. 603 c.p.p. e all'art. 49, comma secondo, c.p., sostenendo che i giudici non hanno accertato l'effettiva idoneità/funzionalità del taser sequestrato. La difesa rilevava che, non essendovi prova che il dispositivo fosse offensivo o funzionante, mancava elemento essenziale per la configurabilità del reato di detenzione illegale di arma.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui il taser è equiparabile ad un'arma comune da sparo e, in assenza di elementi concreti che indichino inidoneità, rottura o obsolescenza, il giudice non è tenuto ad effettuare accertamenti tecnici sulla funzionalità. Ha ritenuto che l'onere di allegare elementi che rendano necessario un accertamento gravava sulla difesa, che non lo ha assolto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Si segnala inoltre che in sede di merito era stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 697 c.p. e rideterminata la pena per le altre posizioni, con conferma della condanna per gli artt. 2 e 7 L. 895/1967 relativamente alla detenzione del Taser.

Norme richiamate

  • art. 697 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla declaratoria di estinzione per prescrizione di un reato in sede di merito

  • artt. 2 e 7 L. 895 del 1967

    Applicate per la configurazione della detenzione illegale dell'arma (taser); la Corte conferma che il taser rientra nella nozione di arma ai fini di tali disposizioni

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito dei vizi dedotti con il ricorso per cassazione (motivazione e violazione di legge)

  • art. 49, comma secondo, cod. pen.

    Richiamato nelle doglianze difensive concernenti l'elemento soggettivo e la offensività del fatto, ma la Corte ritiene che non sussista necessità di accertamento tecnico in assenza di specifiche allegazioni

Massime di principio

  • Il taser è in linea di principio equiparato a un'arma comune da sparo; pertanto, salvo elementi concreti contrari, è considerato idoneo a recare danno.
  • L'onere di allegare e provare fatti che rendono necessaria una verifica tecnica sulla funzionalità dell'arma grava sulla difesa; senza tali elementi il giudice non è obbligato ad accertamenti tecnici.
  • Una generica indicazione nei verbali di polizia di "accertamenti di rito" è neutra e non impone automaticamente ulteriori accertamenti probatori se non è specificata la condizione concreta dell'arma.
  • Anche un'arma temporaneamente inefficiente può essere qualificata come arma se esiste la possibilità di ripristino delle sue potenzialità; quindi l'assenza di pronta funzionalità non esclude automaticamente la rilevanza penale.
  • In situazioni analoghe, la difesa che intende sostenere l'inidoneità dell'arma deve produrre elementi concreti (es. perizia, indizi di rottura/obsolescenza) per obbligare il giudice a disporre accertamenti tecnici.

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