Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 487/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Dirigente del Settore Ambiente - Edilizia Privata - SUAP e Demanio, Servizio Ambiente e Politiche Energetiche, n. 2445 del 28.10.2025, avente ad oggetto “Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Misura M2C4, investimento 3.4, bonifica del suolo dei Siti Orfani Finanziamento dell'Unione Europea - Next Generation EU. Intervento denominato Buca degli Sforza (Massa) - Cod. Reg. Sisbon MSSC1. CUP: C61I22000270006. Accordo sottoscritto in data 14.09.2023. CUP C61I22000270006. Aggiudicazione”, con la quale è stata aggiudicata la procedura concorsuale al costituendo RTI tra Serveco S.r.l., mandataria, e Fedele Di Donato S.r.l., mandante; - ove occorrer possa e nei limiti di interesse: del verbale 1.1 del 24.09.2025; del verbale 1.2. del 25.09.2025); del verbale 2.1. del 26.09.2025; del verbale 2.2. del 29.09.2025; del verbale 2.3. del 30.09.2025; del dettaglio valutazione tecnica della gara G00886 per la ditta Costituendo R.T.I. Serveco S.r.l. - Fedele di Donato S.r.l.; - ove occorrer possa, della nota 30.10.2025 di comunicazione di pubblicazione degli atti e delle offerte ex art. 36 del D.Lgs. 36/2023; - ove occorrer possa, della nota 8.10.2025 del Responsabile del progetto Dott. Simone Fialdini; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; per la dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato tra il Comune di Massa e le controinteressate, nonchè dell'eventuale consegna in via d'urgenza del servizio; e per la condanna del Comune di Massa all'aggiudicazione della procedura di gara de qua in favore delle ricorrenti ed ala consequenziale stipula del contratto con le stesse, che sin d'ora si dichiarano disponibili; in subordine, ove non venisse accordata la tutela in forma specifica, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario con quantificazione, che verrà determinata in corso di causa; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Serveco s.r.l. il 17.12.2025: - in parte qua, della determinazione del Dirigente del Settore Ambiente – Edilizia Privata – SUAP e Demanio, Servizio Ambiente e Politiche Energetiche, n. 2445 del 28.10.2025, avente ad oggetto “Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Misura M2C4, investimento 3.4, bonifica del “suolo dei Siti Orfani”. Finanziamento dell’Unione Europea – Next Generation EU. Intervento denominato “Buca degli Sforza (Massa) – Cod. Reg. Sisbon MSSC1”. CUP: C61I22000270006. Accordo sottoscritto in data 14.09.2023. CUP C61I22000270006. Aggiudicazione”, recante aggiudicazione della riferita procedura, laddove ha recepito la graduatoria finale con l’assegnazione, alla ricorrente principale, del punteggio di 20 per il sub criterio B.4; - di tutti i verbali di gara, ivi espressamente compreso quello in data 30.09.2025, comprensivo delle allegate Tabelle, che reca l’attribuzione ai concorrenti dei punteggi dell’offerta tecnica, con precipuo riferimento all’attribuzione, al RTI ricorrente principale, di 20 punti per il sub criterio B.4; - dell’art. 37 del Disciplinare di gara nella parte in cui era richiesto ai concorrenti di attestare che la capacità residuale dell’Impianto di destinazione finale, “alla data di scadenza delle offerte”, fosse sufficiente per ricevere e trattare i rifiuti di cui ai codici EER ivi indicati.

Giustizia amministrativa202503435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione di una procedura di gara PNRR per l'intervento di bonifica del sito orfano Buca degli Sforza, nonché gli atti di valutazione delle offerte e la graduatoria finale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti principali avevano impugnato l'aggiudicazione della procedura di gara alla costituenda ATI tra l'impresa controinteressata mandataria e l'impresa mandante, chiedendo l'annullamento degli atti di gara, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, l'aggiudicazione in proprio favore e, in subordine, il risarcimento per equivalente. L'impresa aggiudicataria aveva proposto ricorso incidentale, contestando l'attribuzione alle ricorrenti principali di 20 punti per il subcriterio B.4 e impugnando, ove necessario, la disciplina di gara relativa all'attestazione della capacità residuale dell'impianto di destinazione finale alla data di scadenza delle offerte. Nel corso del giudizio le ricorrenti principali hanno depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore sulla base della procura alle liti che gli conferiva anche la facoltà di rinunciare agli atti. La controinteressata/ricorrente incidentale e il Comune hanno aderito alla rinuncia anche ai fini della compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la dichiarazione di rinuncia non rispettava l'art. 84, comma 1, c.p.a., poiché il difensore non era munito di uno specifico mandato speciale: la procura alle liti rilasciata per il ricorso, pur contenendo la facoltà di rinunciare agli atti, non equivale al mandato speciale richiesto dalla norma. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., il comportamento processuale delle ricorrenti principali è stato ritenuto idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso principale è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, conseguentemente, è stato dichiarato improcedibile anche il ricorso incidentale, essendo venuto meno l'interesse alla sua decisione. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti e della mancata opposizione del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La rinuncia agli atti deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o dal procuratore speciale munito di mandato speciale.

    La procura ad litem conferita per la proposizione del ricorso, anche se include la facoltà di rinunciare agli atti, non costituisce il mandato speciale richiesto per la rinuncia al giudizio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice, qualora la rinuncia non sia accettata dalle altre parti costituite, può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

    Anche in presenza di una rinuncia formalmente non valida, il comportamento processuale della parte può dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e giustificare la declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • La procura ad litem rilasciata per la proposizione del ricorso non equivale a un mandato speciale ai fini della rinuncia agli atti, anche quando contenga un'esplicita attribuzione al difensore della facoltà di rinunciare.
  • La rinuncia agli atti formalmente invalida può nondimeno consentire al giudice di desumere, dal comportamento complessivo della parte, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e di dichiarare improcedibile il ricorso.
  • Quando l'impugnazione principale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, viene meno, di regola, anche l'interesse alla decisione del ricorso incidentale dipendente dalla controversia principale.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.