Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 124/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Rimini - Sezione Lavoro - -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202501261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata corresponsione degli interessi legali sulle somme riconosciute da una sentenza del giudice ordinario, azionata in sede di ottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni obbligate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento della qualità di vittima del dovere, all'inserimento nell'elenco previsto dall'art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006 e alla fruizione dei relativi benefici economici e non economici. La sentenza era stata eseguita per il resto; la controversia riguardava esclusivamente gli interessi legali sulle somme dovute, quantificati dal ricorrente in euro 45.877,70. Le amministrazioni resistenti hanno sostenuto che gli interessi non fossero dovuti perché non espressamente riconosciuti dal giudice del lavoro. Il ricorrente ha dedotto che gli interessi legali costituiscono una componente ex lege dell'obbligazione e non necessitano di un'espressa pronuncia giudiziale.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, costituitosi benché non evocato e privo di legittimazione passiva. Nel merito ha respinto il ricorso, rilevando che il dispositivo della sentenza del giudice ordinario non conteneva alcuna statuizione sugli interessi legali. Il giudice amministrativo dell'ottemperanza, quando deve dare esecuzione a una decisione del giudice ordinario, è rigidamente vincolato al comando contenuto nel titolo e non può integrarlo né interpretarlo in senso ampliativo, poiché non dispone di giurisdizione sul rapporto sostanziale oggetto del giudicato. I suoi poteri cognitivi sono quindi limitati alla mera esecuzione del titolo azionato. Le spese sono state compensate per le peculiarità della vicenda; il contributo unificato resta interamente a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha verificato il rispetto del comando contenuto nella sentenza del giudice ordinario.

  • art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006

    Prevede l'elenco nel quale il ricorrente doveva essere inserito quale vittima del dovere.

  • art. 1, commi 563-564, l. 266/2005

    Richiamato quale fonte dei benefici assistenziali spettanti alle vittime del dovere.

  • l. 204/2006

    Richiamata dalla sentenza ottemperanda tra le fonti dei benefici riconosciuti al ricorrente.

  • art. 2 l. 407/2008

    Prevede l'assegno mensile vitalizio riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 5, commi 3 e 4, l. 206/2004

    Prevede lo speciale assegno vitalizio riconosciuto dalla sentenza ottemperanda.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo è rigidamente vincolato al comando contenuto nel titolo esecutivo e non può integrarlo con statuizioni, anche se prospettate come conseguenze legali dell'obbligazione, che non siano espresse nella decisione da eseguire.
  • Quando il titolo da eseguire proviene dal giudice ordinario, i poteri cognitivi del giudice amministrativo dell'ottemperanza sono limitati alla verifica della corretta esecuzione del comando giudiziale e non comprendono l'interpretazione ampliativa o l'integrazione del giudicato relativamente al rapporto sostanziale sottostante.
  • La mancata previsione degli interessi legali nel dispositivo della sentenza del giudice ordinario impedisce al giudice amministrativo dell'ottemperanza di riconoscerli autonomamente, poiché ciò comporterebbe un'inammissibile estensione del contenuto del titolo esecutivo e l'esercizio di cognizione su una materia sottratta alla sua giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaVittime del dovere e benefici
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.