Cassazione Penale, Sentenza n. 00144/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia in carcere per partecipazione alla associazione mafiosa 'ndrangheta (cosca Barbaro). Il ricorrente deduceva: 1) illegittimità e tardività delle dichiarazioni del collaboratore Domenico Agresta (rese oltre il termine massimo di 180 giorni e in parte riferibili a fatti antecedenti al 2008, acquisite de relato e non riscontrate); 2) insufficienza e travisamento degli indizi intercettativi e processuali posti a fondamento della partecipazione associativa (contatti e ospitalità riconducibili a rapporti di amicizia/parentela, conversazioni valorizzate strumentalmente, assenza di reati-fine); 3) errata qualificazione giuridica delle condotte che sarebbero al più riconducibili a favoreggiamento personale o gesti neutri; 4) assenza delle concrete esigenze cautelari, considerato il periodo di detenzione precedente e la scarsità di comportamenti successivi rilevanti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Pur riconoscendo che l'ordinanza impugnata aveva valorizzato sia le dichiarazioni del collaboratore Agresta sia numerose intercettazioni successive alla condotta di favoreggiamento della latitanza di Rocco Barbaro, ha censurato la motivazione per essersi limitata a elencare i brani e i comportamenti senza collegarli organicamente e senza dimostrare in modo convincente che essi esprimessero una stabile, organica e funzionale disponibilità di Caruso all'associazione. La Corte ha richiamato i parametri giurisprudenziali per la qualificazione della partecipazione mafiosa (stabile integrazione e ruolo dinamico/funzionale nell'organizzazione) e, non ritenendo sufficientemente provata tale partecipazione, ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria (art. 309, co. 7 c.p.p.). Il motivo relativo alle esigenze cautelari è stato ritenuto assorbito. La Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la trattazione dei motivi di ricorso ai termini strettamente necessari per la decisione; la Corte rileva che il ricorso è stato formulato nei limiti richiesti
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma la competenza e la procedura in caso di annullamento di ordinanza cautelare: la Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi di questa disposizione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Regola gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Cancelleria è stata incaricata delle comunicazioni e degli adempimenti previsti
art. 74, D.P.R. n. 309/1990
citato nel testo come carico pendente
Articolo del testo unico sulle sostanze stupefacenti; nell'atto è richiamato come pregio processuale pendente per il ricorrente, ma la Corte ne ha ritenuto irrilevante il rilievo ai fini della custodia cautelare per associazione mafiosa
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari; Sez. 6, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola)
citazioni dottrinali riportate nel testo
Fornisce il criterio interpretativo per la partecipazione a associazione mafiosa: occorre dimostrare una stabile e organica integrazione nel tessuto organizzativo, con un ruolo dinamico e funzionale (disponibilità continuativa dell'indagato all'ente criminoso). La Corte ha applicato tali parametri per valutare l'insufficienza della motivazione
Massime di principio
- Per configurare la partecipazione a un'associazione mafiosa non è sufficiente la presenza di contatti, ospitalità o conversazioni occasionali: è necessaria la prova di una stabile, organica integrazione e di un ruolo dinamico e funzionale nell'organizzazione.
- Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia vanno valutate anche rispetto alla tempestività, alla riscontrabilità e alla coerenza: dichiarazioni rese tardivamente o senza riscontri concreti possono avere valore limitato se non adeguatamente corroborate.
- Il giudice deve non solo elencare intercettazioni e contatti, ma collegare logicamente i singoli elementi probatori per dimostrare che essi costituiscono un quadro unitario di partecipazione attiva all'associazione; una motivazione meramente cronologica o descrittiva può essere insufficiente.
- In presenza di prove frammentarie o non coerentemente collegate, il rimedio può essere l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo giudizio per consentire una riproposizione e un riesame degli elementi probatori.
- Le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione delicti) devono essere valutate rispetto all'insieme delle condotte effettivamente accertate; precedenti periodi di detenzione o misure alternative possono incidere sulla valutazione della necessità della custodia in carcere.
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