Cassazione Penale, Sentenza n. 29858/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore deduceva la nullità assoluta del provvedimento con cui il Presidente del Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza. Si contestava che i "motivi" di impugnazione erano stati comunque depositati via PEC (22/03/2022) dopo che il detenuto aveva proposto impugnazione personale con riserva dei motivi (17/03/2022), e si eccepiva che non spettava al Presidente del Tribunale, organo monocratico, dichiarare l'inammissibilità di un reclamo che è impugnazione devoluta al Tribunale in composizione collegiale
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio il decreto impugnato constatando la nullità per violazione delle norme sulla costituzione del giudice: l'inammissibilità del reclamo, essendo atto di impugnazione devoluto al tribunale di sorveglianza (organo collegiale), può essere dichiarata solo dal tribunale in composizione collegiale (il "giudice dell'impugnazione") e non dal Presidente. Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
l'assenza di motivi è causa di inammissibilità del ricorso
Il ricorso deve contenere i motivi di doglianza: la mancanza dei motivi rende il ricorso inammissibile
art. 591 cod. proc. pen.
l'inammissibilità è dichiarata "con ordinanza" dal "giudice dell'impugnazione"
La dichiarazione di inammissibilità di un'impugnazione spetta al giudice dell'impugnazione; se l'impugnazione è devoluta al tribunale di sorveglianza, tale potere spetta al tribunale in composizione collegiale
artt. 30-bis e 30-ter
Stabiliscono la competenza ed composizione del tribunale di sorveglianza come giudice dell'impugnazione per le decisioni del magistrato di sorveglianza
art. 666 cod. proc. pen.
Il Presidente del tribunale di sorveglianza può dichiarare, senza formalità, l'inammissibilità di un'originaria istanza solo in casi specifici (già rigettata per stessi elementi o manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge)
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Consente la rilevazione d'ufficio di vizi processuali, ivi compresi quelli relativi alla costituzione del giudice, quando si tratta di nullità rilevabili d'ufficio
art. 178, comma primo, lett. a) e art. 179 cod. proc. pen.
Norme che individuano le ipotesi di nullità assoluta, includendo le violazioni sulle norme che disciplinano la costituzione del giudice
Massime di principio
- Un reclamo/impugnazione destinato al tribunale di sorveglianza (organo collegiale) può essere dichiarato inammissibile solo dal tribunale nella composizione prevista per le impugnazioni, non dal Presidente con decreto monocratico
- L'atto di impugnazione deve contenere i motivi di doglianza: l'assenza dei motivi comporta inammissibilità salvo che la decisione sia pronunciata dal giudice competente a valutarla
- La nullità relativa alla costituzione del giudice è una nullità assoluta e può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento
- Il Presidente può dichiarare l'inammissibilità di un'istanza originaria senza formalità solo nei casi previsti dall'art. 666 c.p.p. (istante già rigettata per stessi elementi o manifesta infondatezza per mancanza delle condizioni di legge)
- Se il modulo prestampato o la modalità di deposito non consentono di conoscere i motivi dell'impugnazione, è possibile chiedere l'annullamento e la rinnovazione del procedimento dinanzi al giudice competente per consentire la valutazione sostanziale
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