Cassazione Penale, Ordinanza n. 06593/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato la sua responsabilità penale per il delitto di violenza privata. L'unico motivo dedotto lamentava la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. per il mancato espletamento di una perizia, ritenuta necessaria dalla difesa. La Corte di cassazione ha però rilevato che la mancata effettuazione di una perizia non integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi della disposizione richiamata, perché la perizia è un mezzo di prova neutro, rimesso alla discrezionalità del giudice e non disponibile alle parti; il rimedio riguarda invece soltanto la mancata assunzione di prove a discarico decisive. Inoltre, la sentenza impugnata aveva comunque motivato in modo congruo e логico sugli elementi probatori convergenti posti a base del diniego della perizia, senza che fosse stato dedotto un travisamento della prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione. Ha invece escluso la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte civile, perché quest'ultima non aveva realmente confutato i motivi di ricorso, limitandosi a chiedere la conferma della sentenza e la condanna al risarcimento del danno e alle spese.
Norme richiamate
art. 610 c.p.
indica il delitto per il quale era stata confermata la responsabilità penale dell'imputato in appello.
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
non consente di censurare in cassazione la mancata effettuazione di una perizia, poiché il riferimento riguarda la mancata assunzione di prove a discarico decisive.
art. 495, comma 2, c.p.p.
richiamato per delimitare l'ambito delle prove deducibili nel motivo di ricorso, limitandolo alle prove a discarico aventi carattere di decisività.
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mancata effettuazione di una perizia non è, di per sé, deducibile come vizio di cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., perché la perizia non è una prova "a disposizione" delle parti ma un mezzo neutro rimesso al potere discrezionale del giudice.
- Il motivo di ricorso fondato sulla mancata ammissione di prova è ammissibile solo se riguarda prove a discarico decisive; resta estranea a tale previsione la richiesta di perizia non accolta.
- Quando il giudice di merito ha espresso una motivazione congrua e logica sugli elementi probatori posti a base del diniego della perizia, il ricorrente deve specificamente dedurre il travisamento della prova, altrimenti la censura è manifestamente infondata.
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, la Corte applica l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La parte civile non ottiene la rifusione delle spese nel giudizio di legittimità se non ha effettivamente svolto difese sui motivi di impugnazione, limitandosi a chiedere la conferma della sentenza.
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