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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01011/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di divisione avente a oggetto un compendio immobiliare sito in Marina di Pisa, già oggetto di domanda proposta dal de cuius e poi coltivata dai suoi figli. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che disponeva la divisione del compendio. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e dei principi di difesa e giusto processo, lamentando il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica per una corretta stima dei cespiti ereditari; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte non avrebbe valutato le censure tecniche rivolte alla consulenza d'ufficio sulla concreta fattibilità dello scorporo di alcuni locali e sulla loro corretta destinazione ai fini del frazionamento. Tuttavia, prima dell'esame nel merito, è stato rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, ma senza deposito della relata di notifica della sentenza di appello, con conseguente improcedibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente aveva allegato la notificazione della sentenza di appello ma non aveva depositato la relata di notifica, né essa risultava dal fascicolo dei controricorrenti. Poiché il ricorso per cassazione era stato notificato oltre sessanta giorni dal deposito della sentenza impugnata e non era stata dimostrata la tempestiva notificazione della sentenza stessa, il vizio di improcedibilità è stato ritenuto rilevabile d'ufficio. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e, in ragione della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore importo per il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, in relazione al mancato rinnovo della consulenza tecnica e alla decisione di merito sulla divisione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, in connessione con la valutazione delle prove e della consulenza tecnica

  • art. 369 c.p.c.

    la Corte afferma che la sua funzione è presidiare con efficacia sanzionatoria l'omissione del deposito della relata di notifica della sentenza impugnata; il vizio di improcedibilità è rilevabile d'ufficio se la relata non è prodotta e non è comunque nella disponibilità del giudice

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata adottata in conformità alla proposta di definizione anticipata; la definizione conforme comporta l'applicazione delle conseguenze previste dal terzo e quarto comma dell'articolo

  • art. 96 c.p.c.

    in caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 6 CEDU

    la Corte esclude il contrasto con il giusto processo e con il diritto di accesso al giudice, ritenendo ragionevole l'onere processuale e la sanzione di improcedibilità per l'inattività della parte

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 96 c.p.c.

    applicato in conseguenza della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna pecuniaria ulteriore a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, se la sentenza impugnata è stata notificata e il ricorrente contesta la tempestività del proprio ricorso oltre il termine breve, la relata di notificazione della sentenza deve essere depositata; in mancanza, l'improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio.
  • L'onere di depositare la relata di notifica della sentenza impugnata non è superato dalla sola mancata contestazione della controparte, se il documento non è comunque nella disponibilità del giudice.
  • La sanzione dell'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. è compatibile con il giusto processo e con l'art. 6 CEDU, perché non limita l'accesso al giudice ma presidia il rispetto di scansioni processuali necessarie alla ragionevole durata e alla certezza del processo.
  • Se il ricorso per cassazione è definito in senso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori effetti sul contributo unificato previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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