Cassazione Penale, Sentenza n. 3723/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha revocato la sentenza della Terza Sezione penale della Corte di cassazione del 29/09/2022 nei confronti di Soru e, per effetto, ha annullato senza rinvio, limitatamente alla posizione di Soru, la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 31/05/2021, perché i reati a lui ascritti si sono estinti per morte del reo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha chiesto la revoca della sentenza della Corte di cassazione del 29/09/2022 e l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Cagliari del 31/05/2021 perché l'imputato era deceduto il 20/12/2021, antecedentemente alla pronuncia della Corte di cassazione; la tardiva conoscenza della morte è stata ritenuta equiparabile a errore materiale e legittima l'uso della procedura di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Consente la revoca di una decisione della Corte di cassazione quando sopravvengono fatti di cui si è avuta conoscenza tardiva (equiparati a errore materiale), permettendo di correggere pronunce rese dopo la morte dell'imputato
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012 (Nicefaro)
Afferma l'obbligo del giudice penale di accertare lo stato di vita dell'imputato come condizione di procedibilità e che la morte anteriore alla pronuncia determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per estinzione del reato per morte del reo
Massime di principio
- Se l'imputato muore prima della pronuncia definitiva, il reato si estingue e la sua posizione penale deve essere annullata, con esclusione dell'efficacia della sentenza di condanna.
- La Corte di cassazione ha il potere (e il dovere) di revocare le proprie decisioni quando venga accertata tardivamente la morte dell'imputato; la procedura prevista dall'art. 625-bis c.p.p. è lo strumento idoneo a tale scopo.
- L'obbligo di verificare lo stato di vita dell'imputato è permanente: i giudici devono accertare l'esistenza in vita dell'imputato come presupposto essenziale della procedibilità.
- La scoperta postuma della morte dell'imputato costituisce un errore materiale che giustifica la revoca di pronunce già emesse e l'annullamento senza rinvio delle sentenze precedenti limitatamente alla posizione del deceduto.
- L'intervento del Procuratore generale può ottenere la rettifica di decisioni di legittimità quando la morte dell'imputato non fosse stata conosciuta al momento della pronuncia; l'effetto è l'estinzione del procedimento penale nei confronti del deceduto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3689/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3690/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3691/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3693/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3696/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3697/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →