Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05936/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p. di un immobile acquistato nel 1989; contestazione dell'applicazione retroattiva della confisca "allargata" (violazione dell'art. 25 Cost. e dell'art. 7 CEDU), violazione di garanzie costituzionali e convenzionali (artt. 41, 42 Cost., art. 1 Prot. 1 CEDU) e carenza/illogicità della motivazione e della valutazione della sproporzione patrimoniale, nonché mancato riconoscimento della possibile attività di impresa autonoma del ricorrente e della comunione dei beni coniugali della moglie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al terzo motivo e inammissibili per manifesta infondatezza il primo e il secondo motivo. In particolare: i primi due motivi (deduzioni sulla presunta retroattività e sulla incompatibilità costituzionale/convenzionale della confisca allargata) sono stati respinti in quanto la giurisprudenza nazionale e convenzionale ammette l'applicazione, quale misura di sicurezza patrimoniale, della disciplina vigente al momento dell'applicazione e la confisca allargata non è considerata sanzione penale proibendone la retroattività. Il terzo motivo è invece accolto: la Corte ha censurato la Corte d'appello per carenza e incongruenza della motivazione circa le allegazioni probatorie del ricorrente (ditta di autotrasporti, difficoltà documentale dovuta al tempo trascorso, elementi prodotti) e per non avere valutato adeguatamente il criterio di ragionevolezza temporale nella verifica della sproporzione. Per tali ragioni la decisione impugnata è stata annullata nella parte criticata e rinviata per nuovo esame, con l'indicazione che il giudice dovrà motivare in modo rafforzato e valutare le difficoltà oggettive di produzione documentale connesse al lungo decorso temporale.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Disciplina la cosiddetta "confisca allargata" come misura patrimoniale di sicurezza fondata su una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione quando sussistono condanne per reati "spia" e sproporzione tra redditi e beni; applicabile secondo la disciplina vigente al momento della sua applicazione

  • art. 200 cod. pen.

    Prevede che le misure di sicurezza si regolano secondo la legge vigente al momento della loro applicazione; principio richiamato per giustificare l'operatività retroattiva della confisca allargata

  • art. 236 cod. pen.

    Richiama la disciplina delle misure di sicurezza e il richiamo all'art. 200 per l'applicazione della normativa vigente al momento della decisione

  • art. 25 Cost.

    Richiesta dal ricorrente come limite al principio di applicazione retroattiva; la Corte ha ritenuto che il divieto di retroattività della legge penale non si applica alla confisca allargata in quanto misura di sicurezza regolata dall'art. 200 c.p. e dalla giurisprudenza consolidata

  • art. 7 CEDU

    Invocato dal ricorrente sotto il profilo della non prevedibilità e retroattività; la Corte ha ritenuto che, nell'interpretazione attuale, l'applicazione della confisca allargata non viola l'art. 7 CEDU quando è applicata conformemente ai criteri di misura di sicurezza e alle garanzie procedurali

  • artt. 41 e 42 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per la tutela della libertà di iniziativa economica e della proprietà; la Corte ha riconosciuto la rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti ma ha confermato la legittimità della confisca allargata purché garantite adeguate garanzie e motivazione

  • art. 1 Prot. 1 CEDU

    Parametro per valutare l'ingerenza sul diritto di proprietà; la Corte richiede adeguata motivazione e possibilità effettiva di contestazione come bilanciamento

  • art. 606 c.p.p.

    Norma processuale richiamata per i motivi di ricorso in cassazione (lett. b) ed e)); il ricorso è stato valutato alla luce delle deduzioni ex art. 606

  • Direttiva 2014/42/UE e Direttiva 2024/1260/UE

    Richiamate per i criteri applicativi della confisca allargata: richiedono che il giudice valuti tutte le circostanze del caso, compresa la sproporzione, e possono prevedere un periodo di tempo ragionevole entro il quale ritenere che i beni derivino da condotte criminose; impongono anche garanzie procedurali e diritto a ricorso effettivo

Massime di principio

  • La confisca 'allargata' ex art. 240-bis c.p. è una misura di sicurezza patrimoniale regolata dalla legge vigente al momento della sua applicazione: può essere disposta anche su beni acquisiti prima dell'entrata in vigore della norma, purché rispettate le garanzie procedurali.
  • La presunzione di illecita accumulazione è relativa (iuris tantum): il destinatario ha l'onere di allegare circostanze concrete e verificabili che rendano plausibile la lecita provenienza dei beni; non è richiesta una prova 'oltre ogni ragionevole dubbio', ma allegazioni specifiche e riscontrabili.
  • Quando tra la data di acquisizione del bene e la misura ablativa intercorre un consistente lasso di tempo, il giudice deve tenere conto dell'oggettiva difficoltà di produrre documentazione storica e adottare una motivazione rafforzata che spieghi perché le allegazioni difensive siano ritenute insufficienti.
  • L'applicazione della confisca allargata deve evitare automatismi: il giudice deve valutare tutte le circostanze del caso concreto (collegamento cronologico tra attività delittuosa e acquisto, elementi probatori disponibili, periodo temporale) e fornire motivazioni adeguate a fronte delle difficoltà probatorie difensive.
  • La tutela dei diritti costituzionali e convenzionali (proprietà, iniziativa economica, diritto al ricorso effettivo) non esclude lo strumento della confisca allargata, ma impone che sia accompagnato da adeguate garanzie procedurali e da una motivazione concreta, specialmente nei casi di acquisizioni molto anteriori alla misura.
  • Nei casi di beni intestati a coniuge in regime di comunione legale, il giudice deve considerare la titolarità e le quote di proprietà dei coniugi prima di estendere l'ablazione all'intero bene; la confisca dovrebbe rispettare le quote di diritto privato salvo specifica prova di illeceità anche della quota del coniuge.
  • Se la motivazione del giudice di merito è carente sotto il profilo della valutazione delle allegazioni e della ragionevolezza temporale, la via corretta è la cassazione con rinvio per nuovo esame, ordinando al giudice di merito di valutare e motivare espressamente le ragioni per cui le allegazioni difensive non sono idonee a superare la presunzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.