Cassazione Penale, Sentenza n. 05936/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p. di un immobile acquistato nel 1989; contestazione dell'applicazione retroattiva della confisca "allargata" (violazione dell'art. 25 Cost. e dell'art. 7 CEDU), violazione di garanzie costituzionali e convenzionali (artt. 41, 42 Cost., art. 1 Prot. 1 CEDU) e carenza/illogicità della motivazione e della valutazione della sproporzione patrimoniale, nonché mancato riconoscimento della possibile attività di impresa autonoma del ricorrente e della comunione dei beni coniugali della moglie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al terzo motivo e inammissibili per manifesta infondatezza il primo e il secondo motivo. In particolare: i primi due motivi (deduzioni sulla presunta retroattività e sulla incompatibilità costituzionale/convenzionale della confisca allargata) sono stati respinti in quanto la giurisprudenza nazionale e convenzionale ammette l'applicazione, quale misura di sicurezza patrimoniale, della disciplina vigente al momento dell'applicazione e la confisca allargata non è considerata sanzione penale proibendone la retroattività. Il terzo motivo è invece accolto: la Corte ha censurato la Corte d'appello per carenza e incongruenza della motivazione circa le allegazioni probatorie del ricorrente (ditta di autotrasporti, difficoltà documentale dovuta al tempo trascorso, elementi prodotti) e per non avere valutato adeguatamente il criterio di ragionevolezza temporale nella verifica della sproporzione. Per tali ragioni la decisione impugnata è stata annullata nella parte criticata e rinviata per nuovo esame, con l'indicazione che il giudice dovrà motivare in modo rafforzato e valutare le difficoltà oggettive di produzione documentale connesse al lungo decorso temporale.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Disciplina la cosiddetta "confisca allargata" come misura patrimoniale di sicurezza fondata su una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione quando sussistono condanne per reati "spia" e sproporzione tra redditi e beni; applicabile secondo la disciplina vigente al momento della sua applicazione
art. 200 cod. pen.
Prevede che le misure di sicurezza si regolano secondo la legge vigente al momento della loro applicazione; principio richiamato per giustificare l'operatività retroattiva della confisca allargata
art. 236 cod. pen.
Richiama la disciplina delle misure di sicurezza e il richiamo all'art. 200 per l'applicazione della normativa vigente al momento della decisione
art. 25 Cost.
Richiesta dal ricorrente come limite al principio di applicazione retroattiva; la Corte ha ritenuto che il divieto di retroattività della legge penale non si applica alla confisca allargata in quanto misura di sicurezza regolata dall'art. 200 c.p. e dalla giurisprudenza consolidata
art. 7 CEDU
Invocato dal ricorrente sotto il profilo della non prevedibilità e retroattività; la Corte ha ritenuto che, nell'interpretazione attuale, l'applicazione della confisca allargata non viola l'art. 7 CEDU quando è applicata conformemente ai criteri di misura di sicurezza e alle garanzie procedurali
artt. 41 e 42 Cost.
Richiamati dal ricorrente per la tutela della libertà di iniziativa economica e della proprietà; la Corte ha riconosciuto la rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti ma ha confermato la legittimità della confisca allargata purché garantite adeguate garanzie e motivazione
art. 1 Prot. 1 CEDU
Parametro per valutare l'ingerenza sul diritto di proprietà; la Corte richiede adeguata motivazione e possibilità effettiva di contestazione come bilanciamento
art. 606 c.p.p.
Norma processuale richiamata per i motivi di ricorso in cassazione (lett. b) ed e)); il ricorso è stato valutato alla luce delle deduzioni ex art. 606
Direttiva 2014/42/UE e Direttiva 2024/1260/UE
Richiamate per i criteri applicativi della confisca allargata: richiedono che il giudice valuti tutte le circostanze del caso, compresa la sproporzione, e possono prevedere un periodo di tempo ragionevole entro il quale ritenere che i beni derivino da condotte criminose; impongono anche garanzie procedurali e diritto a ricorso effettivo
Massime di principio
- La confisca 'allargata' ex art. 240-bis c.p. è una misura di sicurezza patrimoniale regolata dalla legge vigente al momento della sua applicazione: può essere disposta anche su beni acquisiti prima dell'entrata in vigore della norma, purché rispettate le garanzie procedurali.
- La presunzione di illecita accumulazione è relativa (iuris tantum): il destinatario ha l'onere di allegare circostanze concrete e verificabili che rendano plausibile la lecita provenienza dei beni; non è richiesta una prova 'oltre ogni ragionevole dubbio', ma allegazioni specifiche e riscontrabili.
- Quando tra la data di acquisizione del bene e la misura ablativa intercorre un consistente lasso di tempo, il giudice deve tenere conto dell'oggettiva difficoltà di produrre documentazione storica e adottare una motivazione rafforzata che spieghi perché le allegazioni difensive siano ritenute insufficienti.
- L'applicazione della confisca allargata deve evitare automatismi: il giudice deve valutare tutte le circostanze del caso concreto (collegamento cronologico tra attività delittuosa e acquisto, elementi probatori disponibili, periodo temporale) e fornire motivazioni adeguate a fronte delle difficoltà probatorie difensive.
- La tutela dei diritti costituzionali e convenzionali (proprietà, iniziativa economica, diritto al ricorso effettivo) non esclude lo strumento della confisca allargata, ma impone che sia accompagnato da adeguate garanzie procedurali e da una motivazione concreta, specialmente nei casi di acquisizioni molto anteriori alla misura.
- Nei casi di beni intestati a coniuge in regime di comunione legale, il giudice deve considerare la titolarità e le quote di proprietà dei coniugi prima di estendere l'ablazione all'intero bene; la confisca dovrebbe rispettare le quote di diritto privato salvo specifica prova di illeceità anche della quota del coniuge.
- Se la motivazione del giudice di merito è carente sotto il profilo della valutazione delle allegazioni e della ragionevolezza temporale, la via corretta è la cassazione con rinvio per nuovo esame, ordinando al giudice di merito di valutare e motivare espressamente le ragioni per cui le allegazioni difensive non sono idonee a superare la presunzione.
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