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Sentenza

Sentenza n. 324/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 194/2024 in data 11 giugno 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.

Giustizia amministrativa202500740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile n. 194/2024 del Tribunale di Piacenza, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 194/2024 del Tribunale di Piacenza, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, nella misura di 500 euro per ciascun anno, ed era stato ordinato all’Amministrazione di metterla a disposizione, o di fornire altro strumento equipollente. La ricorrente ha dedotto l’inesecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione al Ministero in data 8 ottobre 2024 e il passaggio in giudicato attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Piacenza. Ha chiesto l’accredito complessivo di 2.000 euro e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. È stata inoltre esaminata la validità, per il giudizio di ottemperanza, della procura rilasciata al difensore nel giudizio civile, essendo stata conferita con estensione dei poteri a ogni stato e grado del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo dimostrati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e l’omessa esecuzione. Ha rilevato anche il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, mediante gli adempimenti imposti dalla pronuncia civile e, quindi, mettendo a disposizione della ricorrente la carta elettronica del docente o altro strumento equipollente per l’importo complessivo di 2.000 euro. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che l’intervento sostitutivo avvenga entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata accolta anche la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: il Ministero dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, calcolati dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’esecuzione commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi anche su una sentenza del giudice ordinario, quando l’amministrazione non vi abbia dato spontanea esecuzione.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e, in caso di ulteriore inadempimento, nominare un commissario ad acta; può inoltre fissare una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La misura pecuniaria per il ritardo nell’esecuzione può essere determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale per procedere all’esecuzione; il decorso del termine consente l’esperimento del rimedio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    La procura rilasciata per il giudizio civile, quando estende i poteri del difensore a ogni stato e grado del procedimento, può legittimare anche il giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione di una condanna al pagamento di un importo determinato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria della condanna non vi abbia adempiuto spontaneamente.
  • Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di un’amministrazione statale, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, costituisce presupposto sufficiente per procedere in via esecutiva, ove l’obbligazione giudizialmente imposta sia rimasta ineseguita.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.
  • Quando la procura alle liti rilasciata nel giudizio civile estende i poteri del difensore a ogni stato e grado del procedimento, essa può comprendere anche la proposizione del giudizio amministrativo di ottemperanza diretto a conseguire l’esecuzione di una condanna pecuniaria determinata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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