Sentenza del 21/09/2018 n. 2792 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Eredità - Presentazione della dichiarazione del de cuius - Accettazione tacita - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’amministrazione finanziaria pretendeva di esigere dal chiamato all’eredità il pagamento delle obbligazioni tributarie del defunto, ritenendo che la presentazione della dichiarazione dei redditi del de cuius dimostrasse un’accettazione tacita dell’eredità. La controversia riguardava quindi la ripartizione dell’onere della prova e la possibilità di desumere l’accettazione tacita dalla sola presentazione della dichiarazione fiscale.
La decisione
La pretesa non è stata ritenuta fondata sulla base della sola presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del de cuius. Spettava all’amministrazione finanziaria provare che il chiamato avesse effettivamente accettato l’eredità, espressamente o tacitamente mediante atti incompatibili con la volontà di rinunciarvi. Tale dichiarazione, considerata isolatamente, non costituisce prova dell’accettazione dell’eredità e non consente quindi di esigere automaticamente dal chiamato il pagamento dei debiti tributari del defunto.
Norme richiamate
Principi civilistici sull’accettazione dell’eredità e sull’accettazione tacita
La presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del de cuius non è prova dell’avvenuta accettazione dell’eredità.
L’accettazione tacita richiede un comportamento concludente incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità. Un adempimento fiscale effettuato per conto del defunto, se non accompagnato da ulteriori elementi, non dimostra di per sé l’assunzione della qualità di erede.
Principio dell’onere della prova a carico dell’amministrazione finanziaria
Grava sull’amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato.
Prima di pretendere dal chiamato il pagamento dei debiti tributari del defunto, l’amministrazione deve dimostrare che egli abbia accettato l’eredità. La mera qualità di chiamato non è sufficiente a renderlo responsabile delle obbligazioni ereditarie.
Massime di principio
- Il chiamato all’eredità non può essere considerato automaticamente erede solo perché ha compiuto un adempimento fiscale riferito al defunto.
- In caso di pretesa tributaria verso un possibile erede, l’amministrazione deve provare l’accettazione dell’eredità e non può limitarsi a presumere tale accettazione.
- La presentazione della dichiarazione dei redditi del de cuius può essere un adempimento meramente gestionale o fiscale e, da sola, non integra necessariamente un atto di accettazione tacita.
- Per dimostrare l’accettazione tacita occorrono ulteriori comportamenti concreti, incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità e idonei a manifestare l’assunzione della qualità di erede.
- Quando manca la prova dell’accettazione, il chiamato non può essere obbligato a pagare i debiti tributari del defunto in qualità di erede.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 set 2018Sentenza del 21/09/2018 n. 50 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 21 set 2018Sentenza del 21/09/2018 n. 871 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 21 set 2018Sentenza del 21/09/2018 n. 875 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 21 set 2018Sentenza del 21/09/2018 n. 881 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 21 set 2018Sentenza del 21/09/2018 n. 2153 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 21 set 2018Sentenza del 21/09/2018 n. 2203 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →