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Sentenza

Sentenza del 21/09/2018 n. 2792 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Eredità - Presentazione della dichiarazione del de cuius - Accettazione tacita - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’amministrazione finanziaria pretendeva di esigere dal chiamato all’eredità il pagamento delle obbligazioni tributarie del defunto, ritenendo che la presentazione della dichiarazione dei redditi del de cuius dimostrasse un’accettazione tacita dell’eredità. La controversia riguardava quindi la ripartizione dell’onere della prova e la possibilità di desumere l’accettazione tacita dalla sola presentazione della dichiarazione fiscale.

La decisione

La pretesa non è stata ritenuta fondata sulla base della sola presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del de cuius. Spettava all’amministrazione finanziaria provare che il chiamato avesse effettivamente accettato l’eredità, espressamente o tacitamente mediante atti incompatibili con la volontà di rinunciarvi. Tale dichiarazione, considerata isolatamente, non costituisce prova dell’accettazione dell’eredità e non consente quindi di esigere automaticamente dal chiamato il pagamento dei debiti tributari del defunto.

Norme richiamate

  • Principi civilistici sull’accettazione dell’eredità e sull’accettazione tacita

    La presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del de cuius non è prova dell’avvenuta accettazione dell’eredità.

    L’accettazione tacita richiede un comportamento concludente incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità. Un adempimento fiscale effettuato per conto del defunto, se non accompagnato da ulteriori elementi, non dimostra di per sé l’assunzione della qualità di erede.

  • Principio dell’onere della prova a carico dell’amministrazione finanziaria

    Grava sull’amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato.

    Prima di pretendere dal chiamato il pagamento dei debiti tributari del defunto, l’amministrazione deve dimostrare che egli abbia accettato l’eredità. La mera qualità di chiamato non è sufficiente a renderlo responsabile delle obbligazioni ereditarie.

Massime di principio

  • Il chiamato all’eredità non può essere considerato automaticamente erede solo perché ha compiuto un adempimento fiscale riferito al defunto.
  • In caso di pretesa tributaria verso un possibile erede, l’amministrazione deve provare l’accettazione dell’eredità e non può limitarsi a presumere tale accettazione.
  • La presentazione della dichiarazione dei redditi del de cuius può essere un adempimento meramente gestionale o fiscale e, da sola, non integra necessariamente un atto di accettazione tacita.
  • Per dimostrare l’accettazione tacita occorrono ulteriori comportamenti concreti, incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità e idonei a manifestare l’assunzione della qualità di erede.
  • Quando manca la prova dell’accettazione, il chiamato non può essere obbligato a pagare i debiti tributari del defunto in qualità di erede.

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