Cassazione Penale, Sentenza n. 30717/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel corso del dibattimento il Tribunale ha ritenuto, a seguito dell'esame testimoniale dell'amministratrice di sostegno della persona offesa, che il fatto emerso fosse diverso da quello descritto nel capo di imputazione. Ha quindi disposto, ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p., la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ritenendo configurabile una ipotesi di circonvenzione di incapace e osservando che l'eventuale uso indebito di carte di credito sarebbe solo un frammento di condotte più ampie, per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare. Il pubblico ministero ha impugnato deducendo l'abnormità strutturale e funzionale dell'ordinanza: il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sul fatto originariamente contestato, cioè l'indebito utilizzo della carta bancomat, limitandosi a regressione del procedimento per consentire eventuali nuove contestazioni; avrebbe invece dovuto decidere sul capo d'imputazione originario e, al più, trasmettere gli atti solo per l'eventuale fatto nuovo. Il ricorso è stato accolto perché la restituzione degli atti senza decisione sul fatto contestato integra un provvedimento abnorme, sia perché esorbita dal sistema processuale sia perché determina una stasi non rimediabile del procedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del pubblico ministero, qualificando l'ordinanza del Tribunale come abnorme in senso strutturale e funzionale. Ha quindi annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per l'ulteriore corso del giudizio, ribadendo che il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciarsi sul reato originariamente contestato e non limitarsi a rimettere l'intero fascicolo al pubblico ministero per eventuali nuove imputazioni.
Norme richiamate
consente la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando emerga un fatto diverso da quello contestato, ma non legittima la regressione del procedimento senza una previa decisione sul fatto originariamente imputato.
Massime di principio
- È abnorme, in senso funzionale e strutturale, il provvedimento con cui il giudice, rilevata l'emersione di un possibile fatto diverso, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero ex art. 521, comma 2, c.p.p. senza pronunciarsi sul fatto originariamente contestato.
- La trasmissione degli atti al pubblico ministero non può essere utilizzata come strumento per sottrarre al giudice la decisione sul capo di imputazione già devolutogli, né per provocare una regressione integrale del procedimento in assenza di una specifica base normativa.
- Quando in dibattimento emergano elementi riconducibili a un diverso reato, il giudice deve comunque definire il fatto contestato originario; solo rispetto all'eventuale ulteriore fatto può valutare la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
- L'abnormità funzionale ricorre quando l'atto del giudice determina una stasi processuale non eliminabile con gli ordinari rimedi impugnatori o con iniziative delle parti.
Come è indicizzato
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