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Sentenza

Sentenza n. 2202/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Relazione della Commissione Medica Patenti e ricevuta di trasmissione dell'11 giugno 2025, nella parte in cui subordinavano la guida alle prescrizioni dei codici armonizzati 65 e 67 e limitavano a un anno la validità della patente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare di patente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, sottoposto a visita per il rinnovo della patente, era stato giudicato idoneo alla guida di veicoli delle categorie AM e B, ma con validità annuale e con i codici armonizzati 65, relativo alla guida solo se accompagnato da titolare di patente di categoria pari o superiore, e 67, relativo al divieto di guida in autostrada. Il ricorrente deduceva eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 331, comma 2, d.P.R. 495/1992, nonché illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà rispetto alle certificazioni del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP, dalle quali emergevano capacità attentive, visuo-attentive, cognitive e di pianificazione spaziale nella norma, assenza di elementi psicopatologici di rilevanza clinica e adeguata autonomia. Si contestava, in particolare, l'assenza di una motivazione specifica sulle ragioni delle limitazioni funzionali e della validità annuale, nonché l'inesistenza di un automatismo tra la diagnosi di disturbo dello spettro autistico e l'imposizione di tali prescrizioni. L'ASP eccepiva la carenza di interesse attuale, poiché la patente era stata comunque rilasciata, il difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione regionale e, nel merito, la discrezionalità delle valutazioni della Commissione Medica. Nel corso del giudizio il TAR disponeva una verificazione, dalla quale emergeva la compatibilità del quadro clinico con la guida senza limitazioni funzionali, mentre veniva ritenuta coerente e prudenziale la verifica annuale della validità del titolo quale misura di monitoraggio clinico.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di carenza di interesse, ritenendo che le limitazioni funzionali e temporali arrecassero al ricorrente un pregiudizio concreto e attuale. Ha respinto anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato regionale e della Motorizzazione civile, rilevando che le funzioni di motorizzazione civile in Sicilia sono attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 296/2000 e dell'art. 20 dello Statuto siciliano. Nel merito, ha qualificato il potere di riduzione della validità della patente come potere cautelare e preventivo, non sanzionatorio, esercitabile quando emergano dubbi sui requisiti psicofisici necessari alla guida e soggetto a specifico obbligo motivazionale. Sulla base della verificazione, ha ritenuto prive di adeguato supporto clinico-funzionale le prescrizioni dei codici 65 e 67: il ricorrente presentava equilibrio psico-fisico, giudizio, vigilanza e controllo emotivo compatibili con la guida e non risultavano elementi idonei a giustificare limitazioni funzionali. Ha invece ritenuto logica, proporzionata e coerente con la finalità di sicurezza della circolazione la validità annuale, considerata misura di monitoraggio clinico, non automaticamente collegata alla diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con annullamento degli atti limitatamente ai codici 65 e 67 e conferma della validità annuale. La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto di allegazioni e prova. L'ASP è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, nonché alle spese della verificazione; le spese nei confronti dell'Assessorato e della Motorizzazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 119 d.lgs. 285/1992

    2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale (...); 4. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali (...) nei riguardi: (...) d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida.

    La disposizione costituisce il presupposto normativo del potere delle Commissioni Mediche di ridurre il periodo di validità della patente quando emergano, sulla base degli accertamenti, dubbi circa la persistenza dei requisiti psicofisici o la sicurezza della guida. L'esercizio del potere richiede comunque una motivazione compiuta e specifica.

  • art. 126 d.lgs. 285/1992

    La Commissione Medica può delimitare i termini massimi ordinari di validità della patente quando la natura cronica o potenzialmente progressiva delle condizioni accertate renda necessaria la reiterazione degli accertamenti e la riedizione del potere di rinnovo.

  • art. 128 d.lgs. 285/1992

    La revisione della patente presuppone l'insorgenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici, psichici o tecnici e ha natura cautelare-preventiva, non sanzionatoria; deve pertanto essere sorretta da una valutazione inequivoca e adeguatamente motivata.

  • art. 3 l. 241/1990

    Le limitazioni funzionali incidenti sulla libertà di guida devono essere accompagnate da una motivazione specifica sulle ragioni clinico-funzionali che le giustificano.

  • art. 331, comma 2, d.P.R. 495/1992

    La norma è richiamata dal ricorrente quale parametro della contestata necessità di motivare le limitazioni imposte dalla Commissione Medica.

  • art. 1 d.lgs. 296/2000

    Unitamente all'art. 20 dello Statuto siciliano, fonda l'attribuzione alla Regione Siciliana delle funzioni amministrative relative alla motorizzazione civile e quindi la legittimazione passiva dell'amministrazione regionale.

  • art. 20, comma 1, secondo periodo, e comma 2, Statuto della Regione Siciliana

    Concorre a fondare la competenza regionale in materia di motorizzazione civile e la conseguente riferibilità all'amministrazione regionale dell'atto impugnato.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Hanno consentito al giudice di disporre la verificazione tecnica per accertare la coerenza delle prescrizioni e della limitazione temporale con le condizioni cliniche del ricorrente.

Massime di principio

  • La riduzione del periodo di validità della patente per ragioni psicofisiche è una misura cautelare e preventiva, non una sanzione amministrativa; può essere disposta quando gli accertamenti facciano emergere dubbi sulla persistenza dei requisiti necessari alla guida, ma deve essere sorretta da una motivazione adeguata.
  • La diagnosi di disturbo dello spettro autistico, considerata in sé, non giustifica automaticamente né limitazioni funzionali alla guida né altre prescrizioni restrittive: la Commissione Medica deve valutare concretamente le capacità cognitive, attentive, visuo-attentive, relazionali, di giudizio, vigilanza e controllo emotivo dell'interessato.
  • Le limitazioni funzionali alla guida, quali l'obbligo di accompagnamento o il divieto di circolazione in autostrada, sono illegittime quando non risultino supportate da specifiche motivazioni clinico-funzionali coerenti con il quadro individuale accertato.
  • La validità annuale della patente può essere mantenuta, anche in assenza di limitazioni funzionali, quale misura prudenziale di monitoraggio clinico e di verifica periodica della stabilità dei requisiti psicofisici, purché la scelta sia logicamente motivata e proporzionata alle esigenze di sicurezza della circolazione.
  • L'interesse a impugnare una patente rilasciata sussiste quando il titolo sia accompagnato da limitazioni funzionali o temporali che incidano concretamente sulle modalità di guida o impongano verifiche periodiche.
  • La domanda risarcitoria per illegittimità delle limitazioni alla patente non può essere accolta in assenza di specifiche allegazioni e prove del danno subito.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaProfessioni sanitarieIstruttoria processuale
RamiTrasporti e circolazioneSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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