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Sentenza

Sentenza n. 13854/2026 - Roma, Sezione 2Q

Giustizia amministrativa202308339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e degli importi dovuti per gli anni 2015-2018, con gli atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva originariamente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto in sede giurisdizionale per opposizione delle amministrazioni statali. Contestava il sistema di ripartizione degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, calcolato in proporzione all’incidenza del fatturato di ciascun fornitore sulla spesa regionale complessiva. Deduceva l’illegittimità derivata degli atti regionali e degli atti presupposti per asserita illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter, commi 9 e 9-bis, del d.l. n. 78/2015 e dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 115/2022, in relazione agli artt. 3, 41, 42, 53, 97 e 117 Cost. e all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU; lamentava inoltre il contrasto con l’art. 18 della direttiva 2014/24/UE e con gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, economicità, affidamento, certezza del diritto e buona amministrazione, oltre a grave irragionevolezza e disparità di trattamento. In corso di causa la società aderiva al meccanismo transattivo previsto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, versando alla Regione l’importo ridotto di euro 19.105,82. La Regione accertava il pagamento con proprio decreto, ma non risultava adempiuto l’obbligo di comunicazione previsto dalla novella normativa al TAR.

La decisione

Il TAR ha rilevato che l’adesione al meccanismo di definizione agevolata e il pagamento dell’importo ridotto hanno fatto venir meno l’interesse della ricorrente alla decisione sul ricorso. Non ha tuttavia dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la legge subordinava tale effetto alla comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento del pagamento, adempimento non eseguito nella fattispecie. Il bene conseguito mediante il pagamento ridotto era inoltre diverso da quello perseguito con il ricorso, consistente nell’eliminazione degli atti impugnati dall’ordinamento. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa del sistema di tetti di spesa e di ripiano del superamento dei tetti per i dispositivi medici, applicato dagli atti impugnati.

  • art. 18, comma 1, d.l. 9 agosto 2022, n. 115

    È indicato dalla ricorrente tra le disposizioni poste a fondamento degli atti impugnati e censurate per illegittimità costituzionale.

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    la cessazione della materia del contendere

    Prevede un meccanismo di definizione delle controversie sul payback mediante pagamento di un importo ridotto; la cessazione della materia del contendere opera, secondo il testo considerato dal TAR, a seguito della comunicazione al Tribunale dei provvedimenti regionali o provinciali di accertamento del pagamento.

  • art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Ha consentito alle amministrazioni statali di opporsi al ricorso straordinario, determinandone la trasposizione in sede giurisdizionale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento.

Massime di principio

  • L’adesione a un meccanismo legislativo di definizione agevolata della controversia e il pagamento dell’importo ridotto fanno venir meno l’interesse alla decisione sul ricorso quando il bene della vita conseguito consiste nella definizione economica della posizione debitoria e non nell’eliminazione degli atti impugnati.
  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale può essere subordinata all’adempimento di specifici oneri comunicativi posti a carico dell’amministrazione; in mancanza di tali adempimenti, il giudice può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse anziché la cessazione della materia del contendere.
  • La definizione agevolata della posizione sostanziale non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere se il risultato ottenuto è diverso da quello perseguito con l’azione di annullamento, diretta alla rimozione degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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