Sentenza n. 319/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 244 del 28.11.2024, concernente assegnazione carta docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 244 del 28 novembre 2024, relativa al pagamento del bonus carta docente per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza civile passata in giudicato, notificata in forma esecutiva e divenuta eseguibile decorso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. La sentenza aveva riconosciuto il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro, per l'anno scolastico 2022/2023, oltre alle spese legali. Il ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni per l'adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. La difesa dell'Amministrazione, già prospettata in giudizi analoghi, si fondava sulla pubblicazione di avvisi ministeriali e dell'USR Umbria per la raccolta di nuove richieste di pagamento e sui doveri di collaborazione, correttezza e buona fede del creditore.
La decisione
Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in forza del giudicato civile e ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che nessuna norma imponesse al docente, per ottenere il soddisfacimento del credito già riconosciuto giudizialmente, di ripresentare una richiesta tramite procedura telematica amministrativa e di attendere tempi incerti. La pretesa dell'Amministrazione di un'ulteriore attesa è stata ritenuta eccedente i limiti dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sul creditore. Il Ministero è stato assegnatario di un termine di sessanta giorni per pagare tutte le somme dovute e per rilasciare la carta docente con l'accredito dell'importo riconosciuto. È stato nominato, sin d'ora, quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, con potere sostitutivo in caso di inutile decorso del termine e su richiesta del ricorrente. Al commissario spetterà un compenso di 500 euro, a carico del Ministero inottemperante. La penalità di mora è stata invece esclusa, poiché, tenuto conto delle difficoltà degli uffici ministeriali e della natura contributiva della prestazione, sarebbe risultata iniqua. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, per le spese di giudizio. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare gli adempimenti necessari, nominare un commissario ad acta e, nei presupposti di legge, applicare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Prevede la penalità di mora; nel caso concreto il TAR ha ritenuto di non applicarla perché iniqua in ragione della natura contributiva della prestazione e delle difficoltà degli uffici ministeriali.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
È stato richiamato con riguardo al termine da attendere prima di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Quando una sentenza civile passata in giudicato condanna un'amministrazione al pagamento del beneficio della carta docente, l'amministrazione deve darvi esecuzione senza poter subordinare il pagamento alla ripresentazione di una domanda tramite una procedura amministrativa telematica, salvo che una specifica norma disponga diversamente.
- Il creditore di una somma riconosciuta da un giudicato non è tenuto ad attendere ulteriormente e per tempi incerti l'esecuzione amministrativa quando l'amministrazione non abbia indicato tempi certi e non abbia modificato le proprie procedure in modo idoneo a garantire l'adempimento; una simile pretesa eccede i doveri di correttezza e buona fede.
- Nel giudizio di ottemperanza, in presenza di un giudicato civile non integralmente eseguito, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva su richiesta del creditore dopo l'inutile decorso del termine.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere non applicata quando, avuto riguardo alla natura contributiva della prestazione e alle difficoltà organizzative dell'amministrazione, la sua imposizione risulti iniqua.
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