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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18045/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello che, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha applicato anche le pene accessorie per una durata pari a quella della pena principale. Il difensore ha lamentato un vizio di motivazione con riferimento specifico alla determinazione della pena accessoria, sostenendo in sostanza che la decisione sul punto fosse carente o non adeguatamente argomentata. La Corte di cassazione ha però ritenuto che le censure fossero generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, la quale richiamava la necessità, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, di graduare le pene accessorie in base alla gravità effettiva del reato e alle peculiarità del caso concreto, reputando congrua nel caso di specie una durata pari a quella della pena principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generiche le doglianze difensive sulla determinazione della pena accessoria e comunque immune da vizi la motivazione della sentenza impugnata, che aveva correttamente applicato il criterio di graduazione delle pene accessorie alla luce della giurisprudenza costituzionale. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Costituzionale n. 222 del 2018

    Le pene accessorie devono essere graduate in relazione alla gravità effettiva del reato e alle peculiarità del caso concreto.

Massime di principio

  • Le censure di legittimità sulla determinazione della pena accessoria devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze meramente assertive o generiche sono inammissibili.
  • Dopo l'intervento della Corte costituzionale n. 222 del 2018, la durata delle pene accessorie non può essere applicata in modo automatico, ma deve essere modulata sulla gravità concreta del fatto e sulle specificità del caso.
  • È motivazione sufficiente, ai fini della determinazione della pena accessoria, quella che dia conto dell'apprezzamento del caso concreto e spieghi perché la durata prescelta sia congrua rispetto alla pena principale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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