Sentenza del 12/10/2016 n. 20528 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva chiesto il rimborso della tassa di concessione governativa versata per l'utilizzo di apparecchi terminali di telefonia mobile, sostenendo che l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 avesse implicitamente abrogato anche l'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972. In subordine, sosteneva che, essendo un ente pubblico e perseguendo finalità di interesse generale, dovesse beneficiare dell'esenzione prevista per l'Amministrazione dello Stato. L'Agenzia delle Entrate ha contestato entrambe le tesi, affermando che l'obbligo tributario era stato sostanzialmente riprodotto dall'art. 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche e che l'esenzione non si estendeva agli enti locali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario del Comune. Ha stabilito che l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 non ha eliminato la tassa, poiché la relativa disciplina è stata riprodotta nell'art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003. Ha inoltre chiarito che l'esenzione prevista dall'art. 13-bis del D.P.R. n. 641/1972 riguarda esclusivamente l'Amministrazione dello Stato e non può essere estesa automaticamente ai Comuni o agli altri enti locali. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 21 della tariffa
Tassa sulla licenza o sul documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.
La disposizione continua a costituire il fondamento della tassa sugli abbonamenti telefonici cellulari, nonostante l'abrogazione della precedente disciplina sulle licenze.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13-bis
Esenzione a favore dell'Amministrazione dello Stato.
L'esenzione è un'agevolazione fiscale di stretta interpretazione e non si estende automaticamente agli enti locali.
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 318
Prevedeva il rilascio della licenza per le stazioni trasmittenti e l'abbonamento sostitutivo della licenza per le stazioni riceventi.
La sua abrogazione non ha comportato l'abrogazione implicita della tassa, poiché la disciplina rilevante è stata sostituita e riprodotta nella normativa successiva.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, artt. 160, 218 e 219
L'art. 160 disciplina il titolo di abbonamento per le stazioni riceventi; l'art. 218 abroga la precedente disciplina; l'art. 219 esclude nuovi o maggiori oneri per lo Stato derivanti dalla liberalizzazione.
L'art. 160 mantiene il presupposto normativo della tassa e l'art. 219 impedisce di interpretare la liberalizzazione delle comunicazioni come causa di riduzione delle entrate precedentemente percepite.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2
Definisce le amministrazioni pubbliche.
La norma non determina una generale assimilazione tra amministrazioni statali ed enti locali ai fini delle agevolazioni fiscali; tale assimilazione richiede una specifica previsione legislativa.
D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, convertito dalla L. 28 marzo 2014, n. 50
Norma interpretativa sulla nozione di stazioni radioelettriche.
La nozione comprende anche il servizio radiomobile terrestre di comunicazione, escludendo una differenziazione sostanziale tra telefoni cellulari e altri apparecchi radioelettrici soggetti alla disciplina autorizzatoria.
Art. 114 della Costituzione
Riconosce i Comuni quali enti costitutivi della Repubblica.
Il riconoscimento dell'autonomia e delle finalità pubbliche dei Comuni non è sufficiente, da solo, a fondare un'esenzione tributaria.
Cass., Sezioni Unite, n. 9560/2014
L'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del telefono cellulare alla tassa governativa.
Costituisce il precedente principale applicato dalla Corte per confermare sia la permanenza della tassa sia l'obbligo di pagamento per gli enti locali.
Art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di Cassazione di decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti.
La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari nuovi accertamenti, ha direttamente rigettato il ricorso introduttivo del Comune.
Massime di principio
- L'abrogazione di una norma che disciplina formalmente una licenza o un titolo autorizzatorio non comporta automaticamente l'eliminazione del tributo collegato, se la disciplina sostitutiva mantiene un titolo equivalente o riproduce il relativo presupposto.
- Le esenzioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva: non possono essere estese per analogia a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.
- Il fatto che un ente persegua finalità pubbliche o appartenga alla pubblica amministrazione non comporta automaticamente l'esenzione da un tributo previsto per l'utilizzo di un servizio o di un'apparecchiatura.
- Per estendere a Comuni, Regioni o altri enti pubblici un'esenzione prevista per lo Stato serve una specifica disposizione legislativa; non è sufficiente la generica appartenenza al settore pubblico.
- In presenza di un orientamento consolidato della Cassazione a Sezioni Unite, le controversie analoghe devono essere valutate alla luce di tale precedente, salvo significative differenze normative o fattuali.
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