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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-760/16

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 17 maggio 2018. — Basil BV contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante cestini per biciclette – Causa di nullità – Inammissibilità della domanda di dichiarazione di nullità – Articolo 52, paragrafo 3, e articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Carattere individuale – Impressione generale diversa – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002. — Causa T-760/16

Giurisprudenza europea62016TJ0760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Basil BV contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità del disegno o modello registrato per cestini per biciclette. Viene esclusa l’inammissibilità della domanda di nullità nonostante un precedente procedimento davanti all’EUIPO, perché le norme sulla preclusione riguardano i tribunali nazionali e non l’Ufficio. È poi confermata la divulgazione del modello anteriore sulla base di un complesso di prove documentali e l’assenza di carattere individuale del disegno contestato, che produceva la stessa impressione generale sullo utilizzatore informato.

Disegno o modello comunitario registrato per cestini per biciclette: conferma della nullità per assenza di carattere individuale e rigetto delle censure su inammissibilità della domanda e divulgazione del modello anteriore

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia errato nel ritenere ammissibile la domanda di nullità nonostante un precedente procedimento, nel considerare provata la divulgazione al pubblico del disegno o modello anteriore e nel concludere che il disegno o modello contestato difettava di carattere individuale ai sensi del regolamento n. 6/2002.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che una domanda di nullità di un disegno o modello comunitario non è inammissibile per il solo fatto che l’EUIPO abbia già deciso in un precedente procedimento analogo: l’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 riguarda infatti solo decisioni di tribunali nazionali dei disegni e modelli comunitari e non è applicabile, neppure in via analogica, alle decisioni dell’EUIPO. Inoltre, la divulgazione del disegno o modello anteriore può essere provata con un insieme concordante di elementi documentali, senza requisiti formali tipizzati, e il carattere individuale va negato quando, per l’utilizzatore informato, il disegno contestato produce la stessa impressione generale del modello anteriore, tenuto conto del limitato margine di libertà dell’autore; nel caso concreto, la nullità è stata quindi correttamente dichiarata.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articoli 3, 5, 6, 7, 25, paragrafo 1, lettera b), 47, 52, paragrafo 3, 65, 80, 86, paragrafo 5
  • Regolamento (CE) n. 2245/2002, articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punti v) e vi)
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 56, paragrafo 3
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 63
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
  • Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articolo 6, paragrafo 1
  • Accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968

Disegno o modello comunitario registrato per cestini per biciclette: nullità confermata per assenza di carattere individuale

La pronuncia riguarda un ricorso contro una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di dichiarazione di nullità relativo a un disegno o modello comunitario registrato raffigurante cestini per biciclette. Il Tribunale esamina tre profili: l’asserita inammissibilità della domanda di nullità, la prova della divulgazione del modello anteriore e la valutazione del carattere individuale del disegno contestato.

Fatti e svolgimento del procedimento

Basil BV aveva depositato nel 2004 la domanda di registrazione del disegno o modello contestato, poi registrato e rinnovato. Artex SpA aveva successivamente chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002, deducendo il motivo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e sostenendo che il disegno non presentasse carattere individuale ai sensi dell’articolo 6.

La divisione di annullamento aveva accolto la domanda e dichiarato nullo il disegno o modello. La commissione di ricorso, con decisione del 7 luglio 2016, ha respinto il ricorso di Basil, ritenendo:

  • ammissibile la domanda di nullità;
  • provata la divulgazione del disegno o modello anteriore prima del 13 febbraio 2004;
  • corretta la conclusione sulla mancanza di carattere individuale del disegno contestato.

Primo motivo: pretesa inammissibilità della domanda di nullità

La ricorrente sosteneva che l’EUIPO avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di nullità perché un precedente procedimento, promosso da un soggetto collegato ad Artex, si era già concluso con una decisione sfavorevole alla nullità. Invocava l’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 o, in subordine, l’articolo 86, paragrafo 5, dello stesso regolamento.

Il Tribunale respinge questa impostazione per più ragioni:

  • l’articolo 52, paragrafo 3, riguarda una decisione resa da un tribunale dei disegni e modelli comunitari, che per definizione è un organo giurisdizionale nazionale designato dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 80;
  • la norma non si applica, quindi, a precedenti decisioni dell’EUIPO;
  • non era comunque dimostrata l’identità delle parti tra il precedente procedimento e quello in esame;
  • non è configurabile un’applicazione analogica della norma, mancando una lacuna incompatibile con un principio generale del diritto;
  • anche il richiamo alla disciplina del marchio dell’Unione europea, che contiene una previsione espressa di inammissibilità in caso di decisione precedente dell’EUIPO, depone contro una trasposizione automatica al settore dei disegni e modelli.

Il Tribunale rileva inoltre che i procedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso dell’EUIPO hanno natura amministrativa, non giurisdizionale, e respinge anche le doglianze fondate sull’articolo 47 della Carta e sull’articolo 6 CEDU.

Secondo motivo: divulgazione del disegno o modello anteriore

La ricorrente contestava la prova della divulgazione del modello anteriore e sosteneva che gli elementi presentati dall’interveniente non bastassero a dimostrare che esso fosse stato reso pubblico prima del deposito del disegno contestato.

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello si considera divulgato se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o reso pubblico anteriormente alla data di deposito, salvo che tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti negli ambienti specializzati del settore interessato. Precisa inoltre che:

  • il richiedente la nullità è libero di scegliere i mezzi di prova che ritiene utili;
  • non esistono forme tipiche o formalità obbligatorie per tali prove;
  • la divulgazione può essere dimostrata solo mediante elementi concreti e oggettivi, valutati complessivamente.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva considerato, nel loro insieme:

  • un catalogo dell’interveniente con l’immagine di un cestino “Speedy” e relativo numero di articolo;
  • oltre 100 fatture tra il 2000 e il 2002 per la vendita di più di 25.000 cestini;
  • altri cataloghi di imprese italiane del 2001 e 2002;
  • una fattura e una bolla di consegna del 2000 provenienti da un’impresa thailandese;
  • la riproduzione di uno stand fieristico a Colonia nel 2002.

Per il Tribunale, questo complesso di indizi era sufficiente a provare la divulgazione del disegno o modello anteriore prima del 13 febbraio 2004. Le contestazioni della ricorrente restavano mere perplessità non supportate da prova contraria, e non era decisivo neppure il richiamo a una diversa decisione anteriore dell’EUIPO, poiché ogni caso va valutato in base alle sue specifiche circostanze.

Ambienti specializzati e conoscibilità della divulgazione

La ricorrente criticava anche l’individuazione degli ambienti specializzati rilevanti e sosteneva che i commercianti non dovessero esservi inclusi. Il Tribunale richiama la giurisprudenza relativa all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 e la applica per analogia all’articolo 7: la divulgazione può risultare anche dalla distribuzione di illustrazioni a commercianti operanti nel settore. Ne consegue che il primo argomento è respinto.

Quanto al secondo argomento, il Tribunale osserva che, una volta provata la divulgazione, spetta a chi la contesta dimostrare che le circostanze del caso impedivano ragionevolmente la conoscenza del fatto divulgativo negli ambienti specializzati. La ricorrente non ha fornito tale prova e, pertanto, non può lamentare che la commissione di ricorso non si sia pronunciata sul punto. Anche la censura relativa al diritto di essere ascoltata viene respinta.

Terzo motivo: carattere individuale del disegno contestato

Sul carattere individuale, il Tribunale richiama l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002: il disegno o modello deve produrre sull’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella provocata dal disegno anteriore, tenendo conto del margine di libertà dell’autore.

Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva correttamente individuato l’utilizzatore informato come una persona abitualmente esposta ai cestini per biciclette, dotata di conoscenze del settore ma non esperta tecnica. Aveva anche rilevato che la libertà creativa dell’autore era limitata da vincoli tecnici, pur restando ampia quanto a materiali e forme.

La commissione aveva poi confrontato i due disegni e constatato numerose caratteristiche comuni, tra cui:

  • struttura rettangolare;
  • rete metallica a maglie strette;
  • bordo superiore inclinato in avanti;
  • lato anteriore più basso del posteriore;
  • bordatura perimetrale nella parte bassa.

Le differenze evidenziate dalla ricorrente, cioè due righe orizzontali sul fondo e un rettangolo sul lato posteriore, erano state considerate dalla commissione come elementi non dominanti dell’impressione globale. Il Tribunale approva tale valutazione: i due modelli producevano la stessa impressione generale e il disegno contestato era quindi privo di carattere individuale.

Esito e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, Basil BV, rimasta soccombente, è condannata alle spese su domanda dell’EUIPO e dell’interveniente.

Principi desumibili dalla pronuncia

La decisione ribadisce che:

  • l’autorità del precedente nel procedimento di nullità dei disegni e modelli non opera nei confronti di decisioni dell’EUIPO in assenza di una previsione espressa;
  • la prova della divulgazione può derivare da un insieme coerente di documenti commerciali e pubblicitari, anche senza testimonianze;
  • il carattere individuale richiede una differenza percettibile nell’impressione globale dell’utilizzatore informato, non bastando differenze marginali o puramente decorative.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitarinullità del disegno o modellodivulgazione del disegno o modello anteriorecarattere individualeprocedimento dinanzi all'euipo

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