Sentenza n. 91/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento 1. della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste n. 13 dd. 30.1.2025, avente ad oggetto “06/02 - Chiamata degli 11 vincitori delle procedure selettive indette per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato (RTT) – bandi DR n. 942, 943 e 944 del 2024 – nei SSD: ECON-01/A (DEAMS); MATH-01/B, GEOS-01/A+GEOS-01/D (MIGe); PHIL-05/A, ANGL-01/C, PAED-02/A (DiSU); PSIC-01/B, PSIC-01/A (DSV); MEDS-25/A (DSM); GIUR-06/A (IUSLIT); CHEM-08/A (DSCF)”; 2. della delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Trieste n. 19 dd. 22.1.2025, avente ad oggetto “05/05 - Chiamata degli 11 vincitori delle procedure selettive indette per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato (RTT) – bandi DR n. 942, 943 e 944 del 2024 – nei SSD: ECON-01/A (DEAMS); MATH-01/B, GEOS-01/A+GEOS-01/D (MIGe); PHIL-05/A, ANGL-01/C, PAED-02/A (DiSU); PSIC-01/B, PSIC-01/A (DSV); MEDS-25/A (DSM); GIUR-06/A (IUSLIT); CHEM-08/A (DSCF)”; 3. della deliberazione di cui al verbale n. 233 dd. 16.1.2025 del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Università degli Studi di Trieste, con la quale è stata approvata la proposta di chiamata del dott. -OMISSIS- nel ruolo di ricercatore a tempo determinato, Settore Scientifico Disciplinare MEDS-25/A – Medicina legale; 4. del decreto del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste n. 1592/2024 dd. 6.12.2024, prot. 204383 del 9.12.2024, di approvazione degli atti della procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato nel GSD 06/MEDS-25 – Medicina legale e del lavoro, SSD MEDS-25/A – Medicina legale presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute; 5. del verbale n. 3 della seduta della commissione giudicatrice dell’11.11.2024, prot. 203920 del 6.12.2024; 6. del verbale n. 2 della seduta della commissione giudicatrice del 21.10.2024, prot. 188965 del 5.11.2024; 7. del verbale n. 1 della seduta della commissione giudicatrice del 17.9.2024, prot. 164962 del 24.9.2024; 8. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva e successivi atti di approvazione e chiamata del vincitore per un posto di ricercatore a tempo determinato nel SSD MEDS-25/A – Medicina legale
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha riassunto, ai sensi degli artt. 10 del d.P.R. 1199/1971 e 48 c.p.a., un ricorso straordinario chiedendo l’annullamento degli atti relativi alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato nel settore MEDS-25/A. Il ricorrente, collocatosi al secondo posto con 59,33 punti, ha contestato le valutazioni della commissione nei confronti propri e del candidato vincitore, classificatosi primo con 63,1 punti. Ha dedotto violazione dell’art. 24, comma 2, lett. c), della l. 240/2010, degli artt. 2 e 3 del d.m. 243/2011, del regolamento di Ateneo, del bando e dell’autovincolo assunto dalla commissione, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento. In particolare, ha contestato: la valutazione dei titoli e del curriculum, con riguardo al dottorato, alla specializzazione in medicina legale, all’idoneità a professore di seconda fascia, alle ulteriori specializzazioni, all’attività clinica, all’attività peritale e di consulenza tecnica; il punteggio per la partecipazione a congressi e convegni; la presunta doppia valutazione di una pubblicazione del vincitore; la valutazione di alcune research letter, letter e articoli; la ponderazione di originalità, innovatività, rigore metodologico, congruenza con il settore scientifico-disciplinare, collocazione editoriale, impact factor, citazioni e apporto individuale; la diversa valutazione della medesima pubblicazione presentata dal ricorrente e dal terzo classificato; il criterio relativo alla consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica, che il ricorrente riteneva illegittimamente riferito anche a pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle presentate. L’Università ha eccepito l’inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione del bando e dei criteri fissati nel primo verbale, nonché per mancato superamento della prova di resistenza, e ha contestato nel merito tutte le censure.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rigettato le eccezioni di rito dell’Università: il ricorrente non contestava il contenuto del regolamento o del bando, ma la loro applicazione; il criterio sulla consistenza complessiva della produzione scientifica poteva essere impugnato unitamente agli atti conclusivi, perché la sua lesività era apprezzabile solo dopo l’attribuzione dei punteggi; la prova di resistenza non era necessaria nei termini prospettati dall’Amministrazione, poiché, trattandosi di valutazioni discrezionali, il ricorrente doveva dimostrare la prevalenza del proprio profilo rispetto a quello del vincitore. Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate o inammissibili le censure. La contestazione sul dottorato era inammissibile perché il ricorrente aveva comunque ottenuto un punteggio superiore agli altri candidati; inoltre, il titolo era stato ragionevolmente valutato non al massimo perché riferito a tema non affine alla medicina legale. La specializzazione in medicina legale era stata posseduta da tutti e valutata uniformemente; l’idoneità a professore di seconda fascia era stata valorizzata tra premi e riconoscimenti; le ulteriori specializzazioni erano state ritenute non pertinenti. L’attività clinica era stata considerata, ma non valorizzata perché riferita all’anestesia e rianimazione e non alla medicina legale; l’attività di ricerca era stata valutata con il massimo punteggio previsto; l’attività peritale e di CTU era stata considerata solo nei limiti della documentazione prodotta. Il punteggio massimo per i convegni era stato correttamente attribuito al ricorrente, mentre la mancata menzione espressa nel giudizio finale non incideva, essendo l’attività già riportata nelle tabelle e considerata dalla commissione. La presunta duplicazione della pubblicazione del vincitore derivava da un refuso nel verbale, non da una doppia valutazione. Le research letter, la letter e l’articolo contestati erano qualificabili come pubblicazioni scientifiche e la loro valutazione rientrava nella discrezionalità tecnica della commissione. La pubblicazione del ricorrente coincidente con quella del terzo classificato era stata effettivamente valutata con un punteggio errato: il punteggio del ricorrente è stato incrementato di 0,3 punti, ma la correzione non modificava la graduatoria finale. Sono state ritenute legittime le valutazioni basate su impact factor, citazioni e H-index; la pubblicazione su riviste open access non ne esclude il valore scientifico, soprattutto quando le pubblicazioni siano sottoposte a peer review. La congruenza con il settore disciplinare doveva essere valutata in base al contenuto degli articoli, non alla sola tipologia della rivista. Il refuso relativo al numero dei secondi nomi non aveva inciso sul punteggio o sul giudizio finale. Il criterio sulla consistenza complessiva della produzione scientifica è stato ritenuto legittimo, poiché la normativa impone la valutazione delle pubblicazioni presentate ma non impedisce di apprezzare anche intensità e continuità complessive della produzione; il criterio era stato predeterminato, applicato in modo non discriminatorio e non illogico. Nel complesso, non sono emersi macroscopici vizi di eccesso di potere, arbitrarietà o irragionevolezza nelle valutazioni comparative. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell’Università, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 24 l. 240/2010
art. 24, comma 2, lett. c)
La procedura per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato deve rispettare i criteri di valutazione previsti dalla legge e dalla disciplina della selezione.
artt. 2 e 3 d.m. 243/2011
Le disposizioni disciplinano i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati; non impediscono di valutare anche la consistenza, intensità e continuità complessive della produzione scientifica.
art. 7, comma 2, Regolamento dell’Università degli Studi di Trieste per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
La commissione deve applicare i criteri regolamentari e quelli previamente stabiliti per la procedura selettiva.
art. 6 d.r. 942/2024
La disposizione del bando costituisce parametro per la valutazione dei candidati e per l’attività della commissione.
art. 10 d.P.R. 1199/1971
Consente la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale mediante opposizione dell’amministrazione o dei controinteressati.
art. 48 c.p.a.
Disciplina la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario.
art. 73 c.p.a.
Disciplina il deposito delle memorie conclusionali nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative universitarie, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della commissione resta circoscritto ai casi di manifesta erroneità, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, senza consentire al giudice di sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’organo competente.
- Il candidato che contesti la valutazione comparativa non deve necessariamente dimostrare, mediante un calcolo vincolato e matematicamente predeterminabile, il conseguimento certo del primo posto quando i punteggi siano il risultato di valutazioni discrezionali; deve tuttavia dimostrare che il proprio profilo avrebbe dovuto prevalere su quello del vincitore secondo i criteri applicabili.
- La mancata tempestiva impugnazione del bando o del regolamento non rende inammissibili le censure dirette contro la concreta applicazione delle relative disposizioni, quando non sia contestata la lex specialis in sé, ma l’operato della commissione nella valutazione dei candidati.
- Un criterio valutativo introdotto dalla commissione può essere impugnato unitamente agli atti conclusivi della procedura quando la sua lesività diventi concretamente apprezzabile solo dopo l’attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria.
- La valutazione della consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica complessiva è compatibile con la disciplina del reclutamento universitario, purché il criterio sia previamente stabilito, trasparente, non illogico e applicato uniformemente; l’obbligo di valutare le pubblicazioni presentate non esclude tale ulteriore apprezzamento complessivo.
- La pubblicazione su riviste open access, anche se associata al pagamento di un contributo per la libera fruizione dell’articolo, non è di per sé indice di minore valore scientifico; la rilevanza della pubblicazione può essere valutata mediante peer review, impact factor, citazioni e contenuto scientifico.
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