Cassazione Civile, Sentenza n. 16181/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il risarcimento di danni (euro 843,80, poi liquidati in primo grado in euro 750,00) derivanti da interruzioni di energia elettrica verificatesi nei giorni 5 e 6 maggio 2017 che avrebbero danneggiato un congelatore e un computer. In primo grado il Giudice di Pace aveva ritenuto responsabile E-Distribuzione e aveva condannato al risarcimento. In appello il Tribunale di Castrovillari riformò la sentenza: tra le parti non era stato concluso alcun contratto (E-Distribuzione era solo concessionaria della distribuzione), perciò l'eventuale responsabilità andava valutata ai sensi dell'art. 2050 c.c.; il Tribunale ritenne che fosse onere della attrice provare il nesso di causalità tra l'interruzione e il danno, e che la prova offerta (prove testimoniali) non fosse idonea a dimostrare tale nesso (dichiarazioni contenenti giudizi e non fatti, e incertezza sullo stato precedente degli apparati). Filomena Acri ha impugnato in Cassazione la sentenza d'appello con tre motivi (contestazione della valutazione del nesso causale e dell'onere probatorio, contestazione dell'irrilevanza della prova testimoniale, e censura circa la condanna alla restituzione delle spese a carico del suo avvocato).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Filomena Acri. Ha ritenuto che le censure proposte riguardassero in gran parte valutazioni di merito e di prova riservate al giudice di merito e quindi incensurabili in sede di legittimità; ha inoltre rigettato le censure sulla ripartizione delle spese processuali (dichiarate inammissibili o infondate). La Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di E-Distribuzione, liquidate in euro 878 (più oneri fiscali e forfettari) e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato secondo l'art. 13 d.P.R. 115/2002. In sostanza l'esito dell'appello (rigetto della domanda e condanna alle spese) resta confermato; il ricorso è stato respinto per inammissibilità.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Norma di riferimento per la responsabilità aquiliana; la Corte ricorda che chi invoca la responsabilità deve provare l'esistenza del danno e il nesso di causalità.
art. 2697 c.c.
Principio sulla ripartizione dell'onere della prova; nel caso in esame la Corte richiama che grava sulla parte che deduce il fatto illecito l'onere di provare il danno e il nesso causale.
art. 2050 c.c.
Norma sulla responsabilità per esercizio di attività pericolose; il Tribunale ha ritenuto che, non essendo stato stipulato un contratto di fornitura con E-Distribuzione, la responsabilità potesse essere valutata solo ai sensi di tale articolo (responsabilità oggettiva del concessionario/distributore).
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (oggi art. 360 c.p.c.)
Richiamato dalla Corte per affermare che è censurabile in Cassazione solo l'errore nella regola giuridica applicata; la valutazione di merito sulle prove è riservata al giudice e non sindacabile se adeguatamente motivata.
art. 385 c.p.c.
Norma che consente alla Corte di condannare la parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità; applicata per porre le spese a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato dalla Corte per l'eventuale obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di giustizia (spese forfettarie) nella determinazione dell'ammontare delle spese processuali a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Onere della prova: chi chiede il risarcimento deve provare l'esistenza del danno, la sua entità e il nesso causale con l'evento denunciato; la prova dell'interruzione della fornitura dimostra la condotta, ma non automaticamente il danno.
- Distinzione tra responsabilità contrattuale e extra-contrattuale: se non esiste un rapporto contrattuale diretto con il soggetto che ha operato (es. distributore/concessionario), la responsabilità può essere valutata secondo le regole dell'art. 2050 c.c. (responsabilità per attività pericolose) e non secondo norme tipiche del contratto di somministrazione.
- Limiti della prova testimoniale: le dichiarazioni dei testimoni devono riferire fatti osservati; affermazioni che costituiscono valutazioni o giudizi personali sul nesso causale sono generalmente inidonee a provare il nesso di causalità.
- Controllo di Cassazione: la Corte di legittimità non riesamina la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo che sussista un errore nella regola giuridica applicata; le censure che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Rimedi e conseguenze processuali: in caso di riforma in appello che comporti restituzione di somme liquidate in favore del difensore, il soggetto tenuto alla restituzione è il difensore distrattario (colui che ha ricevuto le somme), non necessariamente il cliente; le questioni di legittimità relative a tale ripartizione possono essere disattese se contrarie ai principi di diritto o per inammissibilità.
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