Sentenza n. 12618/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia - della nota prot. n. 02130/2023 del 09.10.2023, adottata dall'Ambasciata d'Italia a Teheran avente ad oggetto la “comunicazione di preavviso di rigetto ex. art. 10 bis Legge 241/1990”; - del provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia a Teheran, in data 06.11.2023, avente prot. n. 2627/2023, con il quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di rilascio del visto per motivi di studio ai sensi del punto 15 dell'Allegato A al Decreto Ministeriale n. 80/2011 e delle norme in esso richiamate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: preavviso di rigetto e diniego del visto di ingresso per motivi di studio per l'anno accademico 2023/2024, adottati dall'Ambasciata d'Italia a Teheran
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di rigetto e il successivo provvedimento con cui l'Ambasciata d'Italia a Teheran ha respinto la richiesta di visto di ingresso per motivi di studio, finalizzata alla frequenza del corso indicato per l'anno accademico 2023/2024. Il ricorso era proposto per l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare; alla camera di consiglio del 24 gennaio 2024 il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare. Nelle more del giudizio si è concluso l'anno accademico cui il visto era finalizzato. Il Collegio ha inoltre rilevato la mancata sostituzione del difensore, che aveva rinunciato al mandato, e l'assenza di ulteriori difese dopo la fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Poiché l'anno accademico 2023/2024 si era concluso, l'eventuale annullamento del diniego non avrebbe più prodotto alcuna utilità concreta per il ricorrente. Il Collegio ha escluso anche la possibilità di procedere all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., non essendo stata manifestata alcuna esigenza risarcitoria. L'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche fino al passaggio in decisione della causa; la sua sopravvenuta carenza impone la definizione in rito. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori
Quando l'annullamento non è più utile, il giudice può accertare l'illegittimità dell'atto soltanto se permane un interesse del ricorrente ai fini risarcitori; in assenza di tale interesse, il giudizio non può proseguire nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio viene meno l'interesse alla decisione.
punto 15 dell'Allegato A al decreto ministeriale n. 80/2011
È richiamato quale disciplina di riferimento per la richiesta del visto di ingresso per motivi di studio; la sentenza non ne esamina il contenuto sostanziale.
Massime di principio
- L'interesse ad agire nel processo amministrativo deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino al passaggio della causa in decisione; il giudice deve verificarne d'ufficio la persistenza.
- Quando, per il sopravvenire di fatti che rendono inutiliter data l'eventuale pronuncia di annullamento, viene meno l'utilità concreta della tutela richiesta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Se l'annullamento dell'atto non è più utile, il giudice può accertarne l'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. solo qualora il ricorrente manifesti e dimostri un interesse attuale ai fini risarcitori; in mancanza, il giudizio si arresta in rito.
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