Sentenza del 11/09/2018 n. 5852 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ignoranza dello stato del processo non dimostrata - Rimessione in termini - Non spetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rimessione in termini è stata negata perché il contribuente non ha dimostrato in modo sufficiente l'effettiva ignoranza dello svolgimento del processo. Di conseguenza, l'appello tardivo è stato dichiarato inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva la rimessione in termini ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. 546/1992, sostenendo di avere ignorato lo svolgimento del processo e, quindi, di non avere potuto impugnare tempestivamente la sentenza. La rimessione in termini presuppone però la dimostrazione effettiva dell'ignoranza del processo, normalmente collegata alla nullità della notificazione del ricorso o della comunicazione di fissazione dell'udienza.
Norme richiamate
Art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Prevede la possibilità di impugnare tardivamente una sentenza tributaria quando la parte dimostri di non aver avuto conoscenza del processo.
La norma non consente automaticamente la rimessione in termini: il contribuente deve provare concretamente l'ignoranza del processo, derivante in particolare dalla nullità della notificazione del ricorso o della comunicazione dell'udienza.
Massime di principio
- La rimessione in termini per impugnare tardivamente una sentenza tributaria è una misura eccezionale e richiede una prova concreta dell'impossibilità di conoscere il processo.
- La mera affermazione del contribuente di non essere stato a conoscenza del giudizio non è sufficiente: occorre dimostrare una notificazione nulla o un'omissione della comunicazione dell'udienza, oppure altra circostanza oggettiva equivalente.
- Se la parte non dimostra l'effettiva ignoranza del processo, l'impugnazione proposta oltre i termini ordinari è inammissibile.
- Prima di proporre un appello tardivo è necessario verificare e documentare le modalità di notificazione degli atti processuali e della comunicazione dell'udienza.
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