Sentenza n. 8464/2026 - Roma, Sezione 3T
Giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1652/2024 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.11.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1652/2024 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, relativa al pagamento di somme dovute a titolo di bonus
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1652/2024 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, pubblicata il 13 novembre 2024. Nel corso del giudizio ha comunicato l'avvenuto accreditamento del bonus richiesto. La pretesa era quindi fondata sull'inerzia dell'amministrazione nell'adempimento di un obbligo pecuniario risultante dal giudicato del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché il Ministero ha integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente mediante il pagamento delle somme dovute. Il Collegio ha precisato che, ai fini della regolazione delle spese, occorre procedere a una valutazione virtuale della fondatezza della domanda originaria. Tale valutazione ha avuto esito positivo, poiché il credito è stato soddisfatto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state parzialmente compensate in ragione dell'intervenuta esecuzione da parte dell'amministrazione dopo l'instaurazione del giudizio; per la restante parte il Ministero è stato condannato, secondo il criterio della soccombenza virtuale, al pagamento di 400 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente e irretrattabilmente la pretesa azionata, facendo venir meno ogni utilità residua della pronuncia di merito.
- Quando la cessazione della materia del contendere dipende dalla soddisfazione sopravvenuta della pretesa, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese processuali.
- Se l'amministrazione adempie all'obbligo oggetto del giudizio soltanto dopo la proposizione del ricorso, la domanda originaria deve essere considerata virtualmente fondata ai fini delle spese, con applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
- L'esecuzione dell'obbligo amministrativo dopo l'instaurazione del giudizio può giustificare una compensazione parziale delle spese, mentre la parte residua può essere posta a carico dell'amministrazione in base alla soccombenza virtuale.
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