Sentenza n. 1011/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como n. 121/2024 depositata in data 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como n. 121/2024, relativa all'accredito degli importi dovuti sulla carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como n. 121/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva accertato il loro diritto all'accredito di euro 500,00 annui sulla carta docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il titolo riguardava, per il primo ricorrente, gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e, per la seconda ricorrente, gli anni scolastici 2019/20, 2021/22 e 2022/23, per complessivi euro 1.500,00 ciascuno. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento del Ministero, che non aveva effettuato alcun pagamento. L'azione di ottemperanza non comprendeva le spese di lite liquidate dal Tribunale di Como, in quanto distratte in favore dei difensori e non oggetto del presente giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, senza che il Ministero avesse effettuato pagamenti, neppure parziali. Il credito non risultava contestato né nell'an né nel quantum, poiché l'amministrazione non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sull'esecuzione. Il Ministero è stato quindi ordinato a effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La sentenza del Tribunale di Como era stata corretta mediante decreto ai sensi della disposizione richiamata.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Richiamato dal titolo giudiziale per il riconoscimento, sul credito spettante, della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Richiamato quale disposizione collegata all'applicazione dell'art. 16, comma 6, l. 412/1991.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte dell'amministrazione di somme dovute in base a un titolo esecutivo; decorso tale termine, può essere dichiarata l'inottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche.
- In sede di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente all'assenza di pagamenti anche parziali, consente di accertare l'inottemperanza al titolo giudiziale.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del titolo e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo dell'amministrazione statale, con facoltà di delega interna, e deve compiere gli atti necessari all'esecuzione a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.
- L'oggetto dell'ottemperanza è delimitato dal contenuto della domanda: le spese di lite distratte in favore dei difensori non rientrano nel giudizio di ottemperanza se non sono state specificamente fatte valere dai soggetti legittimati.
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