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Ordinanza

Ordinanza n. 433/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'accertamento: - dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ASP [recte: dal Comune di Gioia Tauro] rispetto alla richiesta di assegnazione di n. 22 ore di assistenza educativa previste dal PEI, intimata con diffida del 22.10.2025; - del diritto del minore a ricevere, a carico del Comune di Gioia Tauro, n. 22 ore di assistenza specialistica alla comunicazione a scuola, con condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza dell’inerzia fin qui serbata.

Giustizia amministrativa202500720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza non definitiva che imponeva l'attivazione di 22 ore di assistenza educativa scolastica in favore del minore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto una sentenza non definitiva che aveva accertato l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Gioia Tauro e aveva condannato l'amministrazione ad attivare, entro venti giorni dalla notificazione, 22 ore di assistenza educativa previste dal PEI 2025/2026. Poiché la sentenza era stata notificata il 15 febbraio 2026 e il termine era decorso inutilmente, i ricorrenti hanno chiesto, con memoria del 24 marzo 2026, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. per provvedere in luogo dell'amministrazione inadempiente.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza e ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Catanzaro, con facoltà di delega ad altro funzionario dell'ufficio. Il commissario dovrà insediarsi e dare piena e completa esecuzione alla sentenza non definitiva n. 110 del 13 febbraio 2026 entro venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. In particolare, dovrà adottare ogni provvedimento necessario ad assicurare al minore le 22 ore di assistenza educativa previste dal PEI, individuando anche la necessaria copertura finanziaria, eventualmente mediante autonomi stanziamenti a carico del bilancio del Comune di Gioia Tauro. Le spese dell'attività commissariale sono poste a carico del Comune inadempiente; il compenso sarà determinato e liquidato previa istanza presentata nei termini previsti dall'art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo, in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione della propria decisione.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Richiamato nella sentenza non definitiva quale base per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e per la tutela conseguente.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato nella sentenza non definitiva quale fondamento della condanna dell'amministrazione ad adottare le misure necessarie per assicurare l'assistenza educativa.

  • art. 71, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Individua il termine per la presentazione dell'istanza di liquidazione del compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'inutile decorso del termine assegnato dal giudice all'amministrazione per eseguire una sentenza amministrativa consente, su istanza della parte interessata, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.
  • Il commissario ad acta, una volta nominato, può sostituirsi all'amministrazione inadempiente e adottare tutti i provvedimenti necessari a dare esecuzione concreta al comando giudiziale, compresi quelli funzionali all'individuazione della relativa copertura finanziaria.
  • Le spese dell'attività del commissario ad acta possono essere poste a carico dell'amministrazione rimasta inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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