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Sentenza

Sentenza del 05/08/2015 n. 16407 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo e privo di motivi specifici, l'appello dell'Ufficio. Ha sostenuto, in particolare, che l'appello beneficiava della sospensione automatica dei termini prevista dall'art. 16, comma 6, della legge n. 289 del 2002 per le liti fiscali astrattamente definibili, anche in assenza di una concreta istanza di condono. Ha inoltre contestato la valutazione della CTR sulla genericità dei motivi d'appello e, nel merito, la mancata considerazione delle doglianze relative alla documentazione prodotta dalla contribuente soltanto in giudizio, nonostante la precedente richiesta dell'Ufficio ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, stabilendo che la sospensione dei termini operava automaticamente per le liti astrattamente definibili e che, pertanto, l'appello dell'Agenzia non era tardivo. Ha accolto anche il terzo motivo, ritenendo sufficientemente specifici i motivi d'appello, ricavabili dall'atto nel suo complesso, anche senza una formulazione formalistica. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili, perché la CTR, avendo ritenuto inammissibile l'appello, non aveva il potere-dovere di esaminare le questioni di merito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 6

    per le liti fiscali che possono essere definite

    La sospensione dei termini di impugnazione opera automaticamente per le liti astrattamente definibili ai sensi della norma, senza che sia necessario presentare un'istanza di definizione. Se il termine non era ancora iniziato quando la legge è entrata in vigore, la sua decorrenza viene differita sino alla cessazione della sospensione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Nel processo tributario i motivi d'appello devono essere specifici, ma non è richiesta una formulazione rigida o formalistica. È sufficiente che dall'atto, considerato nel suo complesso, emergano in modo chiaro e univoco la decisione impugnata, le ragioni della contestazione e la domanda rivolta al giudice.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 3 e 4

    La questione riguarda gli effetti della mancata esibizione, in fase amministrativa, di documenti successivamente prodotti in giudizio. La Corte non ha deciso il merito di tale questione, poiché l'appello era stato erroneamente dichiarato inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La censura relativa all'omessa pronuncia sulla questione documentale non è stata esaminata nel merito, perché la dichiarazione di inammissibilità impediva alla CTR di pronunciarsi sulle singole domande contenute nell'appello.

Massime di principio

  • Quando una norma prevede la sospensione dei termini per una determinata categoria di controversie, occorre verificare anzitutto se la lite fosse astrattamente riconducibile a quella categoria; la sospensione può operare automaticamente anche senza un'istanza del contribuente.
  • La tempestività di un'impugnazione deve essere calcolata tenendo conto delle sospensioni normative sopravvenute e della data effettiva di decorrenza del termine, non soltanto della data di deposito della sentenza.
  • Nel processo tributario un appello non è necessariamente inammissibile perché i motivi non sono esposti con formule tecniche o rigidamente strutturate: è sufficiente che, valutando l'atto nel suo complesso, siano comprensibili la decisione contestata e le ragioni della critica.
  • Se il giudice dichiara inammissibile un'impugnazione, normalmente non può esaminare le questioni di merito contenute nell'atto. Una volta eliminata la causa di inammissibilità, la controversia deve essere rinviata al giudice competente per l'esame delle ulteriori censure.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente chi abbia ragione sul rapporto tributario sostanziale: stabilisce soltanto che il precedente giudizio d'appello deve essere rinnovato secondo i principi indicati dalla Corte.

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