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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32745/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Milano aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., l'istanza di rescissione del giudicato riferita a due sentenze del Tribunale di Milano, con le quali gli erano state inflitte pene rispettivamente di sei mesi e dieci mesi di reclusione. Con un unico motivo, deducendo violazione o erronea applicazione della legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., ha sostenuto che la Corte territoriale, nel procedimento di rescissione, non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità dell'istanza, ma avrebbe dovuto eventualmente rigettarla. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché contrario al dato normativo e alla giurisprudenza consolidata secondo cui, in materia di rescissione del giudicato, è legittima la dichiarazione di inammissibilità pronunciata de plano quando la manifesta infondatezza costituisca una causa di inammissibilità dell'atto introduttivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la decisione della Corte d'appello. Ha affermato che l'art. 629-bis c.p.p. rinvia all'art. 127 c.p.p. e che il comma 9 di quest'ultimo consente di dichiarare senza formalità di procedura ogni causa di inammissibilità dell'atto introduttivo. Il contraddittorio camerale è necessario soltanto quando occorra svolgere valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    rescissione del giudicato

    La disposizione rinvia al procedimento camerale previsto dall'art. 127 c.p.p.; tale rinvio consente la dichiarazione de plano dell'inammissibilità dell'istanza quando la causa di inammissibilità sia manifesta.

  • art. 127, comma 9, c.p.p.

    senza formalità di procedura

    Consente di provvedere senza formalità di procedura alla dichiarazione di ogni causa di inammissibilità dell'atto introduttivo.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche

    È stata indicata come norma processuale di riferimento per il motivo di ricorso, ritenuto manifestamente infondato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rescissione del giudicato, il rinvio dell'art. 629-bis c.p.p. all'art. 127 c.p.p. consente alla corte competente di dichiarare de plano l'inammissibilità dell'istanza quando la causa di inammissibilità sia manifesta.
  • Nel procedimento di rescissione del giudicato, l'instaurazione del contraddittorio camerale è necessaria soltanto quando occorra svolgere valutazioni di merito sulla richiesta; non è necessaria per rilevare una causa manifesta di inammissibilità dell'atto introduttivo.
  • La manifesta infondatezza dell'istanza di rescissione può giustificare una pronuncia di inammissibilità, anziché di rigetto, quando risulti evidente già sul piano dell'ammissibilità dell'atto e senza necessità di valutazioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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