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Sentenza

Sentenza n. 639/2026 - Bari, Sezione 1

per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalle disposizioni citate; - nonché la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall'Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202400201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata riliquidazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del TFS

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della legge n. 232/1990, e la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere, illogicità manifesta, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e arbitrarietà. La tesi era che il beneficio spettasse anche al personale collocato a riposo a domanda, purché avesse compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, senza ulteriori limitazioni. L'INPS ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR adito e la prescrizione delle differenze eventualmente dovute, contestando nel merito la spettanza del beneficio. Ha inoltre comunicato di avere liquidato la prestazione in favore di alcuni ricorrenti, di non avere verificato la posizione di altri e di ritenere non raggiunto il requisito anagrafico per alcuni soggetti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Puglia in ragione della residenza dei ricorrenti e degli effetti territorialmente individualizzati della riliquidazione del TFS; il foro della sede dell'ente previdenziale non prevale quando l'efficacia della decisione è riferita esclusivamente alla posizione di ex dipendenti residenti nella circoscrizione del TAR. Ha escluso la cessazione della materia del contendere richiesta dall'INPS, sia perché la documentazione era stata depositata tardivamente e senza adeguato contraddittorio, sia perché attestava la liquidazione ma non l'effettivo pagamento. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti di tre ricorrenti, in conformità alla dichiarazione resa dalla difesa. Per gli altri ricorrenti ha accolto la domanda. Ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché l'INPS non aveva allegato e provato le date degli ordinativi di pagamento, dei prospetti di liquidazione e della loro comunicazione, né la data di effettiva percezione, elementi necessari per individuare la decorrenza della prescrizione. Nel merito, ha interpretato l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 nel senso che il beneficio dei sei scatti spetta anche a chi cessa dal servizio a domanda, se ha compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 non ha fatto rivivere la precedente disciplina limitativa dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, dovendosi ritenere abrogata anche quest'ultima. La nozione di forze di polizia comprende, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, le categorie interessate. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda i sei scatti ai soli fini della base pensionabile e non modifica il calcolo dell'indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, non è qualificato dalla legge come decadenziale e il suo superamento non determina la perdita definitiva del diritto. L'INPS è stato quindi condannato a corrispondere le differenze di TFS spettanti agli altri ricorrenti, con riconoscimento dei soli interessi e non del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987, come modificato dall'art. 21 l. n. 232/1990

    Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ...; le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.

    Il beneficio dei sei scatti ai fini della liquidazione del TFS spetta anche al personale collocato a riposo a domanda, quando siano maturati i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile; la disposizione non introduce ulteriori limitazioni.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    La disposizione conferma l'applicazione dell'art. 6-bis a tutte le forze di polizia interessate.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987

    La disciplina limitativa, che riconosceva il beneficio soltanto in caso di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, deve ritenersi abrogata; l'abrogazione della disposizione novellante non determina la reviviscenza della disciplina originaria.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Disciplina i sei scatti ai fini della base pensionabile e non incide sul distinto regime di calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Il criterio della sede dell'autorità emanante è sostituito da quello dell'efficacia spaziale quando gli effetti diretti dell'atto o della decisione si producono esclusivamente nell'ambito territoriale di un diverso TAR.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Il foro speciale della sede di servizio per le controversie di pubblico impiego presuppone l'attualità del rapporto di lavoro al momento dell'insorgenza della lite e non si applica agli ex dipendenti.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Le controversie concernenti benefici economici relativi a rapporti di impiego pubblico non privatizzato rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico in regime di diritto pubblico.

  • art. 16, l. n. 121/1981

    Fornisce la nozione normativa di forze di polizia utilizzabile per delimitare l'ambito soggettivo dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 73 c.p.a.

    Il deposito tardivo dell'eccezione di prescrizione può ledere il diritto di difesa e concorrere alla sua disattendibilità.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Sulle somme dovute a titolo di prestazioni previdenziali spettano gli interessi, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute.

Massime di principio

  • L'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 riconosce i sei scatti stipendiali, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; non sono ammissibili limitazioni ulteriori rispetto a quelle testualmente previste.
  • L'abrogazione della disposizione che ha sostituito una norma precedente non determina, di regola, la reviviscenza della disciplina originaria; la reviviscenza è istituto eccezionale e, nel caso esaminato, la disposizione originaria limitativa del beneficio deve ritenersi anch'essa abrogata.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'attribuzione dei sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il distinto regime di calcolo dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale in assenza di un'espressa previsione normativa; il suo mancato rispetto non comporta la perdita definitiva del diritto ai sei scatti.
  • L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso proprio, richiede l'allegazione e la prova dei fatti necessari a individuare la decorrenza del termine; per la riliquidazione del TFS l'ente debitore deve provare, in particolare, le date di liquidazione, comunicazione del prospetto e pagamento, non essendo sufficiente il mero riferimento all'accredito di un importo complessivo.
  • Nelle controversie sulla riliquidazione del TFS di ex dipendenti pubblici, il foro territoriale può essere individuato in base alla residenza dell'interessato quando gli effetti della decisione siano direttamente e esclusivamente riferiti alla sua posizione; il foro della sede dell'ente previdenziale non è necessariamente prevalente.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e ripartoCompetenzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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