Cassazione Penale, Sentenza n. 09844/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per tentata truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). Il difensore deduceva: 1) errata qualificazione delle somme/operazioni come "erogazioni pubbliche", sostenendo che il finanziamento era concesso da un istituto bancario privato (ai sensi della legge n.662/1996) e non dallo Stato; quindi la garanzia pubblica che assiste il finanziamento non integrerebbe il presupposto dell'art. 640-bis; inoltre si affermava che per "erogazioni pubbliche" dovrebbero intendersi solo quelle per opere o attività di interesse pubblico e non misure assistenziali/previdenziali; 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In fatto la condotta contestata consisteva nella richiesta di accesso a finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia del Fondo centrale per le PMI mediante false dichiarazioni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la garanzia prestata dallo Stato o da un ente pubblico a favore di un privato rientra nel novero delle "erogazioni comunque denominate" di cui all'art. 640-bis c.p., perché crea una posta passiva del bilancio pubblico e assume rilievo economico analogo alla consegna diretta di denaro. La Corte ha richiamato precedente giurisprudenza, comprese pronunce delle Sezioni Unite e la sentenza Pressiani, che hanno già qualificato finanziamenti bancari assistiti da garanzie pubbliche come erogazioni pubbliche. Ha altresì ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato le proprie decisioni e che la negazione delle attenuanti generiche fosse debitamente motivata. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
"contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi dallo Stato o da altri enti pubblici..."
Interpretata in senso ampio: rientrano anche le garanzie pubbliche che producono un'onere per il bilancio pubblico e consentono l'accesso a finanziamenti da parte di privati
art. 316-ter cod. pen.
Richiamato come normativa affine: la giurisprudenza ha già considerato erogazioni pubbliche anche forme che producono risparmi di spesa o obbligazioni assunte dallo Stato, non soltanto versamenti diretti
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma sulle ipotesi di ricorso per cassazione dedotte dal difensore (vizio di motivazione/omessa valutazione dei motivi); la Corte ha ritenuto tali censure infondate o generiche
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali del ricorrente per dichiarazione di infondatezza del ricorso; applicata dalla Corte
legge n. 662/1996
Richiamata dal ricorrente come normativa che regola taluni finanziamenti; la Corte ha osservato che, se il finanziamento è assistito da garanzia pubblica, ciò rientra comunque nelle erogazioni pubbliche
d.l. 8 aprile 2020 n. 23, art. 13, lett. m) ("decreto liquidità")
Giurisprudenza citata (sentenza Pressiani) ha ritenuto che finanziamenti bancari assistiti dal Fondo PMI ai sensi di questa norma costituiscano erogazioni pubbliche quando la garanzia pubblica è presupposto determinante per l'erogazione del finanziamento
d.l. 27 gennaio 2022 n. 4, art. 28-bis
Richiamato nel testo quale modifica normativa intervenuta successivamente; la Corte distingue la versione ratione temporis applicata nei precedenti richiamati
Massime di principio
- Una garanzia prestata dallo Stato o da un ente pubblico a favore di un privato che crea un'onere potenziale sul bilancio pubblico può essere considerata "erogazione pubblica" ai fini dei reati contro la pubblica amministrazione (art. 640-bis, art. 316-ter), indipendentemente dal fatto che la somma sia materialmente erogata da un soggetto privato (banca).
- Quando l'accesso a un finanziamento privato è reso possibile o determinante da una garanzia pubblica, la frode attuata mediante false dichiarazioni per ottenere tale accesso può integrare il delitto di truffa concernente erogazioni pubbliche.
- Le censure per "mancata motivazione" in cassazione devono essere specifiche: rimandi generici alla mancanza di argomentazione del giudice d'appello sono spesso ritenuti infondati se la motivazione di secondo grado affronta i punti essenziali.
- La negazione delle attenuanti generiche è legittima se il giudice di merito fornisce motivazioni concrete che giustifichino il diniego; in assenza di motivazioni valide la censura può trovare accoglimento.
- In difesa è fondamentale distinguere la fonte formale dell'erogazione (banca vs. Stato) dall'effetto economico e finanziario della misura: la presenza di un intervento pubblico garante è il fattore determinante per l'inquadramento penalistico.
- Il rigetto del ricorso in Cassazione può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la forza delle argomentazioni prima di proporre impugnazioni estreme.
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