Cassazione Penale, Sentenza n. 01954/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 7/2/2024 di proroga per due anni del regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. Deduceva: (i) violazione del diritto di difesa, del contraddittorio e del giusto processo (artt. 24, 111 e art. 3 Cost.; art. 6 e 13 CEDU) perché non era stata resa immediatamente disponibile la documentazione istruttoria a fondamento del decreto ministeriale; censurava l'art. 41-bis, comma 2-bis, nella parte in cui non prevede il deposito contestuale al decreto degli atti e la possibilità per il detenuto di visionarli prima del reclamo; (ii) illegittima presunzione di pericolosità fondata solo sul titolo di reato e mancata valutazione di elementi favorevoli recenti (richiamando artt. 125, 666 e 678 c.p.p. e la giurisprudenza costituzionale, in particolare sentenza n. 253/2019).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure costituzionali e procedurali perché: (a) la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha già ammesso la conformabilità costituzionale del regime 41-bis e del contraddittorio differito, essendo compatibile la mancata comunicazione preventiva degli atti amministrativi con la tutela giurisdizionale assicurata dal reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza, dove il detenuto può prendere visione del fascicolo, estrarne copie e dedurre prove; (b) la valutazione della persistenza di collegamenti con l'organizzazione criminale è tipica e prognostica, fondata su indicatori fattuali (precedenti, ruolo apicale, latitanza, indagini recenti, assenza di segnali di ravvedimento) e non richiede l'accertamento di una continuativa attività associativa; (c) in cassazione è sindacabile solo un vizio di legge o la totale carenza di motivazione: nel caso la motivazione del Tribunale non è risultata mancante o illogica, bensì sufficientemente argomentata. Di conseguenza è stata confermata la proroga del regime differenziato e disposto l'esito sanzionatorio ex lege (condanna alle spese della procedura).
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen.
commi 2-bis, 2-quinquies e 2-sexies
Consacrato come disciplina del regime carcerario differenziato; la Corte considera legittimo il meccanismo del contraddittorio differito e della mancata comunicazione preventiva degli atti amministrativi, purché nel reclamo giudiziario gli atti siano messi a disposizione della difesa e sia consentita la produzione di prove
art. 111 Cost.
sesto comma citato dalla difesa
Ribadito il principio del giusto processo; la Corte ritiene che tale principio sia compatibile con il contraddittorio differito previsto per i provvedimenti 41-bis, in quanto la fase giurisdizionale di reclamo garantisce adeguata tutela
art. 3 Cost.
Richiami sulla ragionevolezza e pari trattamento: la Corte ritiene che non sussista disparità irragionevole tra procedimenti amministrativi 41-bis e procedimenti ordinari, alla luce delle esigenze di sicurezza e riservatezza
art. 24 Cost.
Tutela del diritto di difesa: la Corte ritiene garantita dalla possibilità di accesso al fascicolo e di svolgimento delle prove davanti al Tribunale di sorveglianza
art. 117 Cost.
primo comma, in riferimento agli artt. 6 e 13 CEDU
Non rilevata incompatibilità con la CEDU; il sistema italiano, con il reclamo giurisdizionale e la possibilità di accesso agli atti in sede giudiziale, assicura i diritti convenzionali contestati
art. 6 CEDU
Diritto a un processo equo: valutato compatibile con il contraddittorio differito, purché l'accertamento giudiziario consenta cognizione degli atti e prova delle ragioni del detenuto
art. 13 CEDU
Tutela di ricorso effettivo: ritenuta soddisfatta dal rimedio del reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza
art. 125 c.p.p.
comma 3 richiamato dalla difesa
Richiamato nel contesto delle garanzie processuali; la Corte afferma che il procedimento di reclamo garantisce le tutele difensive previste
artt. 666 e 678 c.p.p.
Richiamati dalla difesa per confronto con il trattamento procedurale dei detenuti "ordinari"; la Corte ritiene la differenziazione giustificata da esigenze di ordine e sicurezza e compatibile con le garanzie di difesa
art. 4-bis Ord. pen.
Norma relativa a restrizioni per reati particolarmente gravi: citata nel quadro delle misure cautelari e del trattamento, rilevante per la valutazione della pericolosità soggettiva
Massime di principio
- Le censure sulla mancata comunicazione preventiva degli atti amministrativi a fondamento del decreto 41-bis sono generalmente considerate infondate quando il sistema prevede un reclamo giurisdizionale che garantisca la visione del fascicolo, l'estrazione di copie e la possibilità di produrre prove.
- Il regime differenziato ex art. 41-bis è costituzionalmente legittimo nel suo impianto generale: la limitazione di relazioni è giustificata da esigenze di ordine e sicurezza e sottoposta a controllo giurisdizionale.
- La valutazione della persistenza di collegamenti con l'organizzazione criminale è in larga parte una prognosi di fatto basata su indicatori (titolo di reato, ruolo, precedenti, condotte come latitanza, indagini recenti, assenza di ravvedimento) e non richiede la prova di un contributo operativo attuale all'associazione.
- In sede di Cassazione il sindacato è limitato alla violazione di legge o all'assoluta carenza di motivazione; le contestazioni sulla persuasività della motivazione o sulla valutazione dei fatti spettano al giudice di merito e non sono riqualificabili come vizi di legittimità, salvo che la motivazione sia del tutto mancante o incomprensibile.
- Quando si impugna una proroga 41-bis, è strategico per il detenuto allegare e documentare in sede di reclamo elementi concreti di ravvedimento o circostanze recenti sfavorevoli alla sussistenza dei presupposti (per es. provvedimenti giudiziari favorevoli, assenza di indagini rilevanti), perché l'istruttoria giudiziale valuta il quadro complessivo degli elementi probatori.
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