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Sentenza

Sentenza n. 1838/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del decreto del Questore di -OMISSIS- in data 9 dicembre 2024, notificato in data 11 gennaio 2025, con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202500486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore del 9 dicembre 2024, notificato l’11 gennaio 2025, di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, presente in Italia dal 2008, aveva ottenuto in passato un permesso per motivi familiari, rinnovato fino al 22 luglio 2023, e aveva poi chiesto il rinnovo per lavoro subordinato dopo la cessazione della convivenza con la sorella italiana. Il diniego si fondava sulla condanna irrevocabile per tentato omicidio, reato compreso tra quelli ostativi, e sulla conseguente valutazione di pericolosità sociale; l’Amministrazione richiamava anche un precedente diniego del 2016. Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e dei principi di proporzionalità e tutela familiare: l’Amministrazione avrebbe omesso di ponderare la durata della permanenza in Italia, il tempo trascorso dal reato, la condotta successiva, l’integrazione lavorativa ed economica, la stabile abitazione, il nucleo familiare, la nascita e l’interesse della figlia minorenne e le conseguenze dell’allontanamento per la moglie e la figlia. Con il secondo motivo contestava il giudizio di pericolosità sociale perché fondato soltanto sull’episodio che aveva dato luogo alla condanna, senza considerare l’espiazione della pena, il percorso rieducativo e la domanda di riabilitazione. L’Amministrazione sosteneva che la condanna per un reato ostativo imponesse il diniego e che il richiamo alla condanna e alla gravità delle condotte fosse sufficiente a motivare la valutazione.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto il ricorso riferibile al difensore, benché non sottoscritto da quest’ultimo, poiché sottoscritto il modulo di deposito. Ha prescisso dall’ammissione della produzione documentale tardiva, ritenendola non decisiva. Nel merito ha riconosciuto che la condanna irrevocabile per tentato omicidio integra la causa ostativa prevista dal combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, ma ha accolto le censure relative all’omessa ponderazione degli interessi familiari e alla mancata valutazione della condotta successiva al reato. Il provvedimento aveva fatto discendere automaticamente dalla condanna e dalla gravità del fatto la pericolosità sociale e la prevalenza dell’interesse alla sicurezza pubblica, senza un’effettiva comparazione con il diritto all’unità familiare, benché nel nucleo vi fosse una figlia in tenerissima età. L’Amministrazione aveva inoltre omesso di considerare che, secondo quanto dedotto e non contestato, il ricorrente era rimasto incensurato prima del reato e non aveva commesso altri reati nei tredici anni precedenti la domanda. La discrezionalità amministrativa non esclude il sindacato giurisdizionale sul difetto d’istruttoria e sulla carenza di motivazione. Il TAR ha quindi annullato il diniego, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti: in sede di riedizione del potere l’Amministrazione dovrà svolgere un’accurata valutazione comparativa di tutti i fatti e interessi, con particolare riguardo alla presenza della figlia minorenne. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Dunque, posto che il ricorrente risulta condannato, con sentenza divenuta irrevocabile, per il reato di tentato omicidio, rientrante nel perimetro dell’art. 380, comma 1, c.p.p., sussiste la causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno prevista dal combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.

    La condanna irrevocabile per tentato omicidio, reato compreso nell’art. 380, comma 1, c.p.p., integra una causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, ma non determina da sola un diniego automatico quando devono essere valutati i legami familiari.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Quindi l’Amministrazione si è limitata a richiamare la condanna penale subita dal ricorrente per un reato ostativo al rinnovo del titolo di soggiorno e la gravità della condotta posta in essere, facendo discendere automaticamente da tali elementi il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente e il conseguente diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, senza operare il necessario bilanciamento fra l’interesse alla tutela della sicurezza pubblica ed il diritto del ricorrente alla protezione dell’unità del nucleo familiare.

    Quando lo straniero ha legami familiari in Italia, la causa ostativa non esonera l’Amministrazione dal valutare la situazione concreta: il diniego deve derivare da una ponderazione effettiva fra sicurezza pubblica e tutela dell’unità familiare, considerando anche i fattori rilevanti del caso.

  • art. 380, comma 1, c.p.p.

    Dunque, posto che il ricorrente risulta condannato, con sentenza divenuta irrevocabile, per il reato di tentato omicidio, rientrante nel perimetro dell’art. 380, comma 1, c.p.p., sussiste la causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno prevista dal combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.

    Il tentato omicidio rientra tra i reati richiamati dall’art. 380, comma 1, c.p.p. e la relativa condanna costituisce presupposto della causa ostativa al rinnovo, ferma la necessità della ponderazione richiesta dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.

  • art. 29 d.lgs. 286/1998

    Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

    Il testo richiama l’art. 29 nell’ambito della tutela rafforzata prevista dall’art. 5, comma 5, e individua tra gli elementi da considerare la natura e l’effettività dei vincoli familiari, i legami con il Paese d’origine e, per chi è già in Italia, la durata del soggiorno.

  • art. 73 c.p.a.

    In vista della pubblica udienza di discussione del ricorso, la Difesa erariale depositava una memoria ex art. 73 c.p.a. con cui ribadiva che la gravità del fatto commesso dal ricorrente risulta sufficiente a giustificare il giudizio discrezionale di pericolosità sociale del ricorrente medesimo.

    La disposizione è menzionata soltanto per qualificare la memoria depositata dall’Amministrazione; il testo non ne ricava un’interpretazione decisiva.

Massime di principio

  • La condanna dello straniero per un reato ostativo ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 non giustifica automaticamente il diniego del rinnovo quando ricorrono legami familiari in Italia: l’Amministrazione deve svolgere una ponderazione concreta tra tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e protezione dell’unità familiare.
  • La valutazione amministrativa del diniego deve considerare in modo effettivo i legami familiari, con particolare attenzione alla presenza e all’interesse dei figli minori, oltre alla durata della permanenza in Italia e agli altri elementi pertinenti della situazione individuale.
  • La valutazione della pericolosità sociale non può fondarsi soltanto sulla condanna e sulla gravità del reato: deve tenere conto, quando rilevanti, del tempo trascorso e della condotta successiva dell’interessato.
  • Anche in presenza di un potere discrezionale, il giudice amministrativo può sindacare il difetto d’istruttoria e la carenza di motivazione senza sostituirsi all’Amministrazione nelle valutazioni discrezionali; l’annullamento comporta una nuova valutazione amministrativa conforme ai criteri indicati.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito redditualeLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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