Sentenza n. 350/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 693 del 19 ottobre 2024 notificato a mezzo P.E.C. in data 22/10/2024 ed avente ad “Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori - Anno 2018 - DDS 105/AEA del 05 aprile 2018 ss.mm. – Recupero contributo erogato come anticipo Sottomisura 4.1 € 50.446,93 ditta CUUA: 02709490425 - SOCIETA' AGRICOLA PULVISIA S.S. – ID Siar 28968 – barcode domanda di sostegno AGEA: 54255317551 - barcode domanda di pagamento AGEA Anticipo Sottomisura 4.1: 04270219233” comprensivo del documento istruttorio ivi contenuto (doc. 1 – Provvedimento impugnato), nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale comunque connesso tra cui il “Verbale di visita in Situ, la “Checklist di istruttoria Domanda di pagamento: SALDO” ed il Verbale del Comitato di Coordinamento della Misura (CCM) n. 13 del 18/10/2024, documenti questi ultimi acquisiti solo in sede di accesso agli atti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale regionale di recupero di € 50.446,93, comprensivi di sanzione, relativo a un anticipo sul contributo della Sottomisura 4.1 del PSR Marche 2014-2020
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato al bando PSR Marche 2014-2020, ottenendo il finanziamento di un progetto comprendente la Sottomisura 6.1 e la Sottomisura 4.1. Dopo l'erogazione di un anticipo di € 125.000,00 sulla Sottomisura 4.1, la Regione, in sede di controllo della domanda di saldo, aveva escluso alcune spese relative alla coibentazione e all'interramento di una struttura denominata "intercapedine lato est del capannone" e aveva disposto il recupero di € 50.446,93, comprensivi della sanzione prevista dall'art. 63 del regolamento di esecuzione UE n. 809/2014. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 48, 49 e 63 del regolamento UE n. 809/2014 e degli artt. 7 e 8 del bando, sostenendo che in sede di saldo la Regione avrebbe dovuto limitarsi a verificare la conformità delle opere già approvate in variante, senza rivalutarne l'ammissibilità. Ha inoltre contestato la partecipazione ai sopralluoghi di un funzionario che aveva svolto precedenti controlli amministrativi sulla variante, richiamando l'art. 49, comma 2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 48, 49 e 53 del regolamento, dell'art. 3 l. 241/1990 e delle disposizioni del bando, lamentando difetto di motivazione, istruttoria insufficiente, travisamento e illogicità, poiché il decreto non avrebbe indicato adeguatamente la causa dell'indebito né le componenti dell'importo recuperato e gli atti istruttori sarebbero stati conosciuti soltanto dopo l'accesso. Con il terzo motivo ha contestato l'applicazione della sanzione ex art. 63, sostenendo che la checklist qualificava l'importo come non imputabile alla responsabilità del beneficiario e che, pertanto, la sanzione non avrebbe dovuto essere applicata.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il controllo previsto dal punto 7.5.2 del bando, necessario per la liquidazione del saldo, comprendesse non solo la verifica materiale dell'esecuzione degli investimenti e del raggiungimento degli obiettivi, ma anche il controllo della permanenza dei requisiti di ammissibilità delle opere, soprattutto quando la loro assenza non fosse già evidente dalla documentazione. L'ammissione al finanziamento è stata qualificata come provvisoria e subordinata ai successivi controlli, sicché non attribuisce un beneficio definitivo né fonda un affidamento tutelabile sulla conservazione dell'anticipazione. Il TAR ha inoltre escluso la violazione dell'art. 49 del regolamento, ritenendo che il divieto per gli ispettori di aver partecipato a precedenti controlli amministrativi riguardi i controlli in loco a campione disciplinati dagli artt. 49 e 50, non il sopralluogo obbligatorio previsto dal bando nell'ambito del controllo amministrativo della domanda di saldo. Quanto al secondo motivo, il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione per relationem mediante il richiamo al verbale di riesame del 18 ottobre 2024, nel quale erano indicate le ragioni dell'esclusione: l'intercapedine non risultava dagli elaborati dell'istruttoria di ammissibilità, il fabbricato non era precedentemente interrato e i lavori non risultavano funzionali o giustificabili per il laboratorio di piante officinali. L'eventuale mancata immediata disponibilità o allegazione degli atti istruttori non è stata ritenuta causa di illegittimità, anche perché la ricorrente aveva potuto proporre un'istanza di riesame e aveva dimostrato di conoscere il recupero contestato. Quanto al terzo motivo, il TAR ha ritenuto determinabile l'importo della sanzione mediante il decreto e la checklist, distinguendo la parte riferita alla tardiva presentazione della variante da quella relativa alla spesa non ammissibile. Ha poi affermato che l'esimente prevista dall'art. 63 presuppone che il beneficiario dimostri in modo soddisfacente la propria non responsabilità, gravando su quest'ultimo il relativo onere probatorio. La ricorrente non aveva dimostrato né l'effettiva inclusione dell'opera negli elaborati della variante, né la sua funzionalità e giustificabilità; una relazione giurata prodotta in giudizio non conteneva riferimenti precisi ai lavori contestati. L'assenza di un sopralluogo anteriore alla domanda di saldo non rilevava, poiché il bando prevedeva un solo sopralluogo obbligatorio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 48, 49, 51, 53 e 63 Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
"non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile"
Gli artt. 48, 49, 51 e 53 disciplinano i controlli amministrativi e in loco sulle domande di sostegno e di pagamento; l'art. 49, relativo ai controlli in loco a campione, non impedisce che il funzionario che abbia svolto controlli amministrativi sulla stessa operazione partecipi al sopralluogo obbligatorio previsto dal bando per la liquidazione del saldo. L'art. 63 esclude la sanzione soltanto quando il beneficiario dimostri in modo soddisfacente la propria non responsabilità o questa sia altrimenti accertata dall'autorità.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento richiama atti istruttori o pareri dai quali siano ricavabili le ragioni della decisione; la mancata allegazione o immediata disponibilità degli atti richiamati non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento, se il destinatario ha potuto conoscere e contestare le ragioni dell'atto.
punto 7.5.2 del Bando Sottomisura 4.1 PSR Marche 2014-2020
La liquidazione del saldo è subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, dell'effettiva realizzazione e regolare esecuzione degli investimenti, del rispetto delle prescrizioni e della permanenza delle condizioni rilevanti per il finanziamento; il sopralluogo obbligatorio può quindi comprendere la verifica dell'ammissibilità sostanziale delle opere.
art. 97 Costituzione
I principi di trasparenza e lealtà dell'azione amministrativa sono compatibili con una motivazione desumibile complessivamente dagli atti delle varie fasi procedimentali, anche quando il provvedimento finale operi un richiamo per relationem.
Massime di principio
- Nei procedimenti di concessione di contributi pubblici subordinati a controlli successivi, l'ammissione iniziale al finanziamento e l'eventuale approvazione di una variante hanno natura provvisoria e non impediscono all'amministrazione di verificare, in sede di liquidazione del saldo, l'effettiva ammissibilità delle opere e la permanenza dei presupposti del beneficio, soprattutto quando la non ammissibilità non risulti già evidente dalla documentazione.
- Quando il bando prevede un sopralluogo obbligatorio nell'ambito del controllo amministrativo della domanda di saldo, tale sopralluogo può comprendere la verifica dell'ammissibilità sostanziale, della funzionalità e della giustificabilità delle opere; il divieto di partecipazione ai controlli previsto per gli ispettori dall'art. 49 del regolamento UE n. 809/2014 riguarda i controlli in loco a campione disciplinati dagli artt. 49 e 50 e non necessariamente il sopralluogo obbligatorio previsto dal bando.
- La motivazione per relationem è sufficiente quando l'atto finale richiama un verbale o altro atto istruttorio che consenta di individuare la ragione concreta dell'esclusione della spesa; la mancata allegazione o immediata disponibilità degli atti richiamati non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto, se il destinatario ha comunque potuto conoscere e contestare le ragioni del recupero.
- L'esimente dalla sanzione prevista dall'art. 63 del regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 richiede che il beneficiario dimostri in modo soddisfacente di non essere responsabile dell'inclusione della spesa non ammissibile; la mera deduzione di aver seguito le procedure o di essersi avvalso di tecnici non è sufficiente in assenza di prova specifica dell'ammissibilità, funzionalità e corretta rappresentazione dell'opera.
- Il recupero di somme pubbliche indebitamente erogate costituisce attività vincolata alla ripetizione dell'esborso non dovuto e non richiede, anche in presenza di buona fede del beneficiario o del decorso del tempo, una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato propria dell'annullamento d'ufficio.
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